F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2010-2011) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 22 luglio 2010, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro Jon Newman (USA), membro Ivan Gazidis (Inghilterra), membro Guillermo Saltos Guale (Ecuador), membro su una questione tra il club, V, e il club, B, e il club, M, come l’intervento di per quanto riguarda la distribuzione del contributo di solidarietà legato al trasferimento dei giocatori L I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2010-2011) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 22 luglio 2010, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro Jon Newman (USA), membro Ivan Gazidis (Inghilterra), membro Guillermo Saltos Guale (Ecuador), membro su una questione tra il club, V, e il club, B, e il club, M, come l'intervento di per quanto riguarda la distribuzione del contributo di solidarietà legato al trasferimento dei giocatori L I. Fatti della controversia 1. La Federazione Calcio di P ha confermato che il giocatore L (in prosieguo: il giocatore), nato il 10 ottobre 1980, è stato registrato con il suo club affiliato, V, come dal 2 agosto 2002 al 9 ottobre 2003. 2. La stagione sportiva in P paese va dal 1 ° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. 3. Il giocatore è stato registrato con il club di B il 22 febbraio 2008. 4. Il 27 maggio 2008, V contattato FIFA rivendicando la sua quota di contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore in questione dal club, M, al club, B, per l'importo presunto di EUR 150'000. 5. In particolare, le richieste di M l'importo di EUR 750, ossia il 10% del 5% della indennità di trasferimento pagato per il giocatore, come contributo di solidarietà, maggiorato del 5% di interessi a partire dal giorno in cui il pagamento del contributo di solidarietà è stato effettivamente dovuto. 6. In data 11 settembre 2008, B ha presentato una copia del contratto di cessione rilevante in base alla quale la indennità di trasferimento pari a 120'000, pagabile alla data della firma. B ha chiarito che il 100% della indennità di trasferimento sarebbe stato pagato al club di provenienza del giocatore, M, e che tale importo comprende il 5% del contributo di solidarietà disciplinato dal Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento di giocatori. Inoltre la parte convenuta citata clausola 6 del contratto di trasferimento, il quale prevede che "M assume l'obbligo di eseguire tutti i pagamenti di solidarietà alla FIFA". 7. Successivamente, la FIFA ha informato tutte le parti interessate della giurisprudenza pertinente della Camera di Risoluzione delle Controversie applicata nei casi in cui il nuovo club ha omesso di detrarre la quota rilevante (s) del contributo di solidarietà del 5% rispetto l'indennizzo pagato e li ha invitati a considerare di conseguenza . 8. I club interessati non procedesse secondo la consolidata giurisprudenza della Camera di Risoluzione delle controversie e quindi la decisione è stato richiesto. 9. Inoltre, M, nonostante siano stati invitati a farlo, non ha presentato le sue osservazioni relative al reclamo presentato dal club da P. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie analizzato se era competente a trattare il caso a portata di mano. A questo proposito, la prima sezione di cui all'art. 21 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (edizione 2008). La questione attuale è stato presentato alla FIFA il 27 maggio 2008, quindi prima le regole di cui sopra è entrato in vigore il 1 ° luglio 2008. Pertanto, la Camera di Risoluzione delle controversie di cui all'art. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status dei Calciatori e la Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC) (edizione 2005, in prosieguo: Norme procedurali) e ha concluso che l'edizione 2005 delle norme procedurali è applicabile in materia a portata di mano. 2. Successivamente, i membri della sezione di cui all'art. 3 par. 1 delle norme procedurali e ha confermato che ai sensi dell'art. 24 par. 1 in combinazione con l'art. 22 lit. d) del Regolamento di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie è competente a trattare la questione in gioco che riguarda una controversia contributo di solidarietà fra società appartenenti a diverse associazioni. 3. Inoltre, la Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui, da un lato, all'arte. 26 par. 1 e 2 e, dall'altro, al fatto che la presente domanda è stato depositato il 27 maggio 2008 e che il giocatore è stato registrato per B come professionista il 22 febbraio 2008. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che che l'edizione 2008 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (in prosieguo: il Regolamento) è applicabile in materia a portata di mano per quanto riguarda la sostanza. 4. La competenza della Camera e dei regolamenti vigenti che sono stati istituiti, la Camera è entrato nella sostanza della questione. In tal modo, i membri della Camera ha iniziato a riconoscere i fatti del caso, nonché i documenti contenuti nel file. 5. A questo proposito, la Camera preso atto che il club da P sta richiedendo 750 euro, ossia il 10% del 5% dell'importo presunto di 150.000 euro pagato da B a M in connessione con il trasferimento internazionale del giocatore, più il 5% di interesse a decorrere dal giorno in cui il pagamento del contributo di solidarietà è stato effettivamente dovuto. 6. Inoltre, la Camera preso atto che, secondo il contratto di cessione relativo deferito alla FIFA il giocatore è stato trasferito il 22 febbraio 2008 per un importo di 120.000 euro da M a B. 7. In continuazione, i membri della Camera ha sottolineato che, come stabilito dall'art. 21 in combinazione con Allegato 5 del Regolamento, se si muove professionali nel corso di un contratto, il 5% delle indennità, non compresa l'indennità di formazione pagato alla sua ex squadra, viene detratto dal totale della compensazione e di essere distribuiti dal nuovo club, come contributo di solidarietà al club (s) coinvolti nella formazione ed educazione del giocatore in proporzione al numero di anni il giocatore è stato tesserato con i club rilevanti tra le stagioni sportive del suo 12 ° e 23 ° compleanno. 8. A questo proposito, la Camera ha preso atto che la Federazione Calcio di P ha confermato che il giocatore, nato il 10 ottobre 1980, è stato registrato con il club da P a partire dal 2 agosto 2002 (stagione del 22esimo compleanno del giocatore) fino al 9 ottobre, 2003 (stagione del 23esimo compleanno del giocatore). 9. In continuazione, la Camera ha osservato che debitamente B afferma di aver pagato l'intero importo di 120.000 euro a titolo di risarcimento concordato il trasferimento, a M. In altre parole, il convenuto ha omesso di detrarre il 5% della indennità di trasferimento utile relativa al meccanismo di solidarietà. 10. Successivamente, la sezione di cui alla sua consolidata giurisprudenza applicata in casi analoghi, in base alla quale viene ordinato nuovo club del giocatore di rimettere la proporzione rilevante (s) del contributo di solidarietà del 5% al club (s) coinvolti nel del giocatore formazione rigorosa applicazione dell'art. 21 e Allegato 5 del Regolamento. Allo stesso tempo, società di provenienza del giocatore è condannata a rimborsare la stessa proporzione (s) del 5% del compenso che ha ricevuto dal nuovo club del giocatore. 11. In questo contesto, la Camera ancora una volta sottolineato che ai sensi dell'art. 1 Allegato 5 del Regolamento, in particolare, il nuovo club detrae il contributo di solidarietà del 5% rispetto all'importo del risarcimento concordato con club di provenienza del giocatore. 12. Accertato che il risarcimento concordato e tra M e B per il trasferimento del giocatore è L EUR 120'000 alla Camera rivolto al calcolo dell'importo del contributo di solidarietà dovuto inequivocabilmente a V ai sensi dell'art. 21 e Allegato 5 del Regolamento. In questo contesto, la Camera anche cui art. 1 Allegato 5 del Regolamento, che fornisce i dati relativi alla distribuzione del contributo di solidarietà, secondo il tempo è stato registrato il giocatore con il club coinvolti. 13. Considerando che l', L giocatore, nato il 10 ottobre 1980, è stato registrato con il V partire dal 2 agosto 2002 al 9 ottobre 2003, la Camera ha stabilito che, ai sensi dell'art. Allegato 1 di 5, V ha il diritto di ricevere 11,66% del 5% della compensazione pagata in relazione con il trasferimento del giocatore L da club a club M B. 14. Inoltre, e considerando che il club dalle richieste P interessi di mora del 5%, la Camera ha sottolineato che il nuovo club avrebbe dovuto pagare il contributo di solidarietà ai club di formazione entro e non oltre 30 giorni dopo la registrazione del giocatore (cf. art. 2 par. 1 dell'annesso 5 del Regolamento). Come risultato, B avrebbe dovuto pagare al club da P 11,66% del 5% di 120.000 euro entro e non oltre 30 giorni dopo la registrazione del giocatore. 15. In considerazione di tutto quanto sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciso che B deve pagare al club da P come contributo di solidarietà l'importo di 700 euro, oltre interessi di mora del 5% pa partire dal 24 marzo 2008 fino alla data dell'effettivo pagamento. Inoltre, M è tenuto a rimborsare alla B l'importo di 700 euro, oltre interessi di mora del 5% pa partire dal 24 marzo 2008 fino alla data dell'effettivo pagamento. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. L'affermazione del V club è accettato in parte. 2. B deve pagare al V circolo l'importo di 700 euro più gli interessi al 5% pa partire dal 24 marzo 2008 fino alla data dell'effettivo pagamento entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 3. Se la somma più gli interessi di cui sopra non è pagato dalla B entro il suddetto termine, la presente questione deve essere presentata, su richiesta, al Comitato Disciplinare della FIFA per il suo esame e una decisione formale. 4. Eventuali ulteriori richieste presentate dal V club sono respinte. 5. V è diretta ad informare B immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 6. M è tenuto a rimborsare alla B l'importo di 700 euro più gli interessi al 5% pa partire dal 24 marzo 2008 fino alla data dell'effettivo pagamento entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 7. Se la somma più gli interessi di cui sopra non viene pagato dal M entro il suddetto termine, la presente questione deve essere presentata, su richiesta, al Comitato Disciplinare della FIFA per il suo esame e una decisione formale. 8. B è diretta ad informare M immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. ***** Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Ai sensi dell'art. 63 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Dispute: Jérôme Valcke Segretario Generale All.. CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2010-2011) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 22 July 2010, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Theo van Seggelen (Netherlands), member Jon Newman (USA), member Ivan Gazidis (England), member Guillermo Saltos Guale (Ecuador), member on a matter between the club, V, and the club, B, and the club, M, as Intervening party regarding the distribution of solidarity contribution related to the transfer of the player L I. Facts of the case 1. The Football Federation of P confirmed that the player L (hereinafter: the player), born on 10 October 1980, was registered with its affiliated club, V, as from 2 August 2002 until 9 October 2003. 2. The sporting season in country P runs from 1 July until 30 June of the following year. 3. The player was registered with the club B on 22 February 2008. 4. On 27 May 2008, V contacted FIFA claiming its proportion of solidarity contribution in connection with the transfer of the player concerned from the club, M, to the club, B, for the alleged amount of EUR 150’000. 5. In particular M requests the amount of EUR 750, i.e. 10% of 5% of the transfer compensation paid for the player, as solidarity contribution, plus 5% interest as from the day on which the payment of the solidarity contribution was effectively due. 6. On 11 September 2008, B submitted a copy of the relevant transfer agreement according to which the transfer compensation amounted to EUR 120’000, payable at the date of signature. B clarified that 100% of the transfer compensation was allegedly paid to the player’s former club, M, and that the said amount included 5% of solidarity contribution regulated by the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players. Moreover the Respondent cited clause 6 of the transfer agreement, which provides that “M undertakes the obligation to execute all the payments of solidarity to FIFA”. 7. Subsequently, FIFA informed all parties involved of the pertinent jurisprudence of the Dispute Resolution Chamber applied in cases in which the new club omitted to deduct the relevant proportion(s) of the 5% solidarity contribution from the paid compensation and invited them to consider it accordingly. 8. The clubs involved did not proceed in accordance with the well-established jurisprudence of the Dispute Resolution Chamber and thus a decision has been requested. 9. Furthermore, M, in spite of having been invited to do so, has not presented its comments related to the claim put forward by the club from P. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber analysed whether it was competent to deal with the case at hand. In this respect, the Chamber first referred to art. 21 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (edition 2008). The present matter was submitted to FIFA on 27 May 2008, thus before the aforementioned Rules entered into force on 1 July 2008. Therefore, the Dispute Resolution Chamber referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (DRC) (edition 2005; hereinafter: Procedural Rules) and concluded that the 2005 edition of the Procedural Rules is applicable to the matter at hand. 2. Subsequently, the members of the Chamber referred to art. 3 par. 1 of the Procedural Rules and confirmed that in accordance with art. 24 par. 1 in combination with art. 22 lit. d) of the aforementioned Regulations, the Dispute Resolution Chamber is competent to deal with the matter at stake which concerns a solidarity contribution dispute between clubs belonging to different associations. 3. Furthermore, the Chamber analysed which edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred, on the one hand, to art. 26 par. 1 and 2 and, on the other hand, to the fact that the present claim was lodged on 27 May 2008 and that the player was registered for B as a professional on 22 February 2008. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that that the 2008 edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players (hereinafter: the Regulations) is applicable to the matter at hand as to the substance. 4. The competence of the Chamber and the applicable regulations having been established, the Chamber entered into the substance of the matter. In doing so, the members of the Chamber started to acknowledge the facts of the case as well as the documents contained in the file. 5. In this respect, the Chamber duly noted that the club from P is requesting EUR 750, i.e. 10% of 5% of the alleged amount of EUR 150,000 paid by B to M in connection with the international transfer of the player, plus 5% interest as from the day on which the payment of the solidarity contribution was effectively due. 6. Moreover, the Chamber duly noted that according to the relevant transfer agreement remitted to FIFA the player was transferred on 22 February 2008 for an amount of EUR 120,000 from M to B. 7. In continuation, the members of the Chamber emphasised that, as established in art. 21 in combination with Annexe 5 of the Regulations, if a professional moves during the course of a contract, 5% of any compensation, not including training compensation paid to his former club, shall be deducted from the total amount of this compensation and to be distributed by the new club as solidarity contribution to the club(s) involved in the training and education of the player in proportion to the number of years the player has been registered with the relevant clubs between the sporting seasons of his 12th and 23rd birthday. 8. In this respect, the Chamber took due note that the Football Federation of P confirmed that the player, born on 10 October 1980, was registered with the club from P as from 2 August 2002 (season of the player’s 22nd birthday) until 9 October 2003 (season of the player’s 23rd birthday). 9. In continuation, the Chamber duly noted that B asserts having paid the entire amount of EUR 120,000 agreed upon as transfer compensation, to M. In other words, the Respondent omitted to deduct 5% of the relevant transfer compensation relating to the solidarity mechanism. 10. Subsequently, the Chamber referred to its well-established jurisprudence applied in similar cases, in accordance with which the player’s new club is ordered to remit the relevant proportion(s) of the 5% solidarity contribution to the club(s) involved in the player’s training in strict application of art. 21 and Annexe 5 of the Regulations. At the same time, the player’s former club is ordered to reimburse the same proportion(s) of the 5% of the compensation that it received from the player’s new club. 11. In this context, the Chamber once more pointed out that according to art. 1 of Annexe 5 of the Regulations, inter alia, the new club shall deduct the 5% solidarity contribution from the amount of compensation agreed upon with the player’s former club. 12. Having ascertained that the compensation agreed upon by and between M and B for the transfer of the player L is EUR 120’000 the Chamber turned to the calculation of the amount of solidarity contribution unmistakably due to V in accordance with art. 21 and Annexe 5 of the Regulations. In this context, the Chamber also referred to art. 1 of Annexe 5 of the Regulations, which provides the figures for the distribution of the solidarity contribution, according to the time the player was registered with the club involved. 13. Considering that the player, L, born on 10 October 1980, was registered with V as from 2 August 2002 until 9 October 2003, the Chamber established that, in accordance with art. 1 of Annexe 5, V is entitled to receive 11.66% of the 5% of the compensation paid in relation with the transfer of the player L from club M to club B. 14. Furthermore, and considering that the club from P requests 5% default interest, the Chamber underlined that the new club should have paid the solidarity contribution to the training clubs no later than 30 days after the player’s registration (cf. art. 2 par. 1 of Annexe 5 of the Regulations). As a result, B should have paid to the club from P 11.66% of 5% of EUR 120,000 no later than 30 days after the player’s registration. 15. In view of all of the above, the Dispute Resolution Chamber decided that B has to pay to the club from P as solidarity contribution the amount of EUR 700, plus default interest of 5% p.a. as of 24 March 2008 until the date of effective payment. Furthermore, M has to reimburse to B the amount of EUR 700, plus default interest of 5% p.a. as of 24 March 2008 until the date of effective payment. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the club V is partially accepted. 2. B has to pay to the club V the amount of EUR 700 plus interest at 5% p.a. as of 24 March 2008 until the date of effective payment within 30 days as from the date of notification of this decision. 3. If the aforementioned sum plus interest is not paid by B within the above-mentioned time limit, the present matter shall be submitted, upon request, to the FIFA Disciplinary Committee for its consideration and a formal decision. 4. Any further claims lodged by the club V are rejected. 5. V is directed to inform B immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 6. M has to reimburse to B the amount of EUR 700 plus interest at 5% p.a. as of 24 March 2008 until the date of effective payment within 30 days as from the date of notification of this decision. 7. If the aforementioned sum plus interest is not paid by M within the above-mentioned time limit, the present matter shall be submitted, upon request, to the FIFA Disciplinary Committee for its consideration and a formal decision. 8. B is directed to inform M immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. * Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to art. 63 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Jérôme Valcke Secretary General Encl. CAS directives
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