F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2010-2011) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – la decisione del Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC) giudice passati a Zurigo, in Svizzera, il 13 ottobre 2010, dal sig Theo van Seggelen (Paesi Bassi ), RDC giudice, sulla domanda presentata dal club, S, come querelanti nei confronti del club, A FC, come convenuto in merito contributo di solidarietà in connessione con il trasferimento internazionale dei M giocatore I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2010-2011) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - la decisione del Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC) giudice passati a Zurigo, in Svizzera, il 13 ottobre 2010, dal sig Theo van Seggelen (Paesi Bassi ), RDC giudice, sulla domanda presentata dal club, S, come querelanti nei confronti del club, A FC, come convenuto in merito contributo di solidarietà in connessione con il trasferimento internazionale dei M giocatore I. Fatti della controversia 1. Secondo il giocatore di passaporto rilasciato dalla P Football Federation, il giocatore, M (in prosieguo: il giocatore), nato il 6 novembre 1983, è stato registrato per l'S Club (in prosieguo: il Richiedente), a partire dal 4 maggio 1994 al 27 settembre 2004. 2. Fino alla stagione 1999/2000, la stagione sportiva del paese P iniziate il 1 agosto e si è concluso il 31 luglio dell'anno successivo. A partire dalla stagione 2000/2001, la stagione sportiva nel paese P inizia il 1 ° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. 3. Il giocatore è stato registrato con l', A FC (in prosieguo: il Resistente), il 4 gennaio 2010. 4. Il 15 febbraio 2010, l'attore ha presentato una domanda di fronte alla Camera di Risoluzione delle Controversie (RDC), rivendicando la sua quota del contributo di solidarietà in connessione con il trasferimento del giocatore dal B Club (in prosieguo: Club B) al Resistente, il base di una indennità di trasferimento presunto di 200.000 euro. In particolare, l'attore ha affermato di avere diritto al 70% del 5% di 200.000 euro, maggiorata degli interessi al tasso del 5% all'anno a partire dal 4 febbraio 2010. 5. In risposta alla domanda, il convenuto ha sostenuto che il ricorrente non era legittimata a contributo di solidarietà, visto che il giocatore aveva più di 23 anni quando è stato trasferito dal Club B al Resistente. Secondo la convenuta, l'articolo 21 e Allegato 5 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori stabilisce che cade contributo di solidarietà dovuto solo nei casi in cui un giocatore, dopo essere stato trasferito, è di età compresa tra 12 e 23. 6. Oltre alla sua presentazione, il Resistente FIFA fornito una copia del contratto di trasferimento, aveva concluso con il Club B. Secondo il detto accordo, l'indennità di trasferimento concordato è pari a 100.000 euro. II. Considerazioni del giudice DRC 1. Prima di tutto, il giudice RDC analizzato se era competente a trattare il caso a portata di mano. A questo proposito, egli ha preso atto che la questione attuale è stata presentata alla FIFA il 15 febbraio 2010. Di conseguenza, l'edizione 2008 delle norme che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (di seguito: Regole procedurali) sono applicabili alla materia in esame (cfr. art 21 comma 2 e 3 del par... Regole procedurali). 2. Successivamente, il giudice della CRC di cui all'art. 3 par. 2, par. 3 delle norme procedurali e ha confermato che ai sensi dell'art. 24 par. 1, par. 2 in combinato disposto con l'art. 22 lit. (D) del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2010) il giudice DRC è competente a decidere sul contenzioso in esame, che è di una dimensione internazionale, non contiene complesse questioni di fatto o di diritto e riguarda la distribuzione del contributo di solidarietà rivendicato dal ricorrente in relazione al trasferimento internazionale del giocatore al Resistente. 3. Inoltre, e tenendo conto che il giocatore è stato registrato con il suo nuovo club, il 4 gennaio 2010, il giudice della CRC ha analizzato i quali la normativa dovrebbe essere applicabile a conoscere del merito della questione. A questo proposito, ha confermato che ai sensi dell'art. 26 par. 1, par. 2 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2010) e considerando che la presente domanda è stata presentata il 15 febbraio 2010, la versione 2009 di detto regolamento (in prosieguo: Regolamento) è applicabile alla materia presente nel merito . 4. In continuazione, ed entrando nel merito della questione, il giudice DRC iniziato riconoscendo che il richiedente ha rivendicando la percentuale del 70% del 5% della indennità di trasferimento pagata in relazione con il trasferimento del giocatore dal Club B al Resistente nel gennaio 2010. 5. Inoltre, il giudice DRC preso atto che il ricorrente ha affermato che il convenuto aveva pagato Club B un'indennità di trasferimento per un importo di 200.000 euro per il trasferimento del giocatore. 6. Tuttavia, il giudice della CRC altrettanto ha preso atto che il Resistente aveva presentato una copia del contratto di trasferimento, aveva firmato con Club B in relazione con il giocatore e che tale contratto di cessione prevedeva che l'indennità di trasferimento pari a 100.000 euro. 7. Inoltre, il giudice della CRC ha riconosciuto che la P Federcalcio ha confermato che il giocatore è stato registrato con il Richiedente a partire dal 4 maggio 1994 al 27 settembre 2004 e che, secondo il C Football Association, la data del giocatore di iscrizione alla Football C Associazione è stata 4 gennaio 2010. 8. Per quanto riguarda gli argomenti della parte avversa, che ha rigettato il ricorso nella sua interezza, il giudice DRC percepito che, secondo il Resistente in conformità con l'articolo 21 e Allegato 5 del Regolamento contributo di solidarietà cade solo per se un giocatore, dopo essere stato trasferito, è tra l'età di 12 e 23. In considerazione di quanto precede, il Resistente ha affermato che il richiedente non ha diritto al contributo di solidarietà, poiché il giocatore è stato oltre 23 anni di età quando fu trasferito dal Club B al Resistente. 9. A questo proposito, il giudice della CRC prima di cui all'art. 21 e art. 1 par. 1 Allegato 5 del Regolamento che prevedono che se un professionista è trasferito prima della scadenza del suo contratto, il 5% di qualsiasi compenso, con l'eccezione di indennità di formazione, pagati alla società di provenienza deve essere detratto dall'importo complessivo di questa compensazione e distribuito dalla nuova società, come un contributo di solidarietà al club (s) coinvolti nella formazione ed educazione del giocatore tra le stagioni di compleanni 12 ° e 23 del giocatore. 10. In seguito, il giudice della CRC ha sottolineato che all'interno del sistema del contributo di solidarietà non vi è alcuna disposizione che preveda che cade contributo di solidarietà dovuto esclusivamente se un giocatore, dopo essere stato trasferito, è di età compresa tra 12 e 23. In effetti, la fascia d'età tra 12 e 23 è legato alle stagioni in cui è stato addestrato ed educato un giocatore da un club, come chiaramente stabilito dai regolamenti, e non l'età del giocatore sul momento del suo trasferimento un altro club. Di conseguenza, in linea con i regolamenti e in contrasto con l'argomento principale del Resistente, contributo di solidarietà rientra dovuto in caso di un professionista di età superiore ai 23 è trasferita a livello internazionale prima della scadenza del suo contratto, però, in tal caso la quota rilevante del 5% di qualsiasi compenso (fatta eccezione per l'indennità di formazione) deve essere calcolato tenendo conto della formazione e dell'istruzione da parte dei club tra le stagioni compleanni 12 ° e 23 del giocatore solo. 11. Il conto delle considerazioni che precedono, il giudice ha deciso che il DRC Resistente è tenuto a versare contributo di solidarietà all'attore. 12. Una volta stabilito che il Resistente è soggetto al versamento del contributo di solidarietà al ricorrente, il giudice della CRC poi si girò verso il calcolo dell'importo pertinente. Considerando che il giocatore, nato il 6 novembre 1983, è stato registrato con il Richiedente a partire dal 4 maggio 1994 al 27 settembre 2004 e che gli importi di compensazione di trasferimento a 100.000 euro, il giudice ha deciso che RDC, ai sensi dell'articolo 1 del 5 e Annexe tenendo conto della domanda del ricorrente, il convenuto è tenuto a pagare il 70% del 5% di 100.000 euro al Richiedente. 13. In considerazione di quanto precede, il giudice DRC deciso che il Resistente è tenuto a versare alla richiedente il contributo di solidarietà per un importo di euro 3.500, nonché del 5% di interesse annuo su detta somma a partire dal 4 febbraio 2010 (vale a dire la causa data del pagamento del contributo di solidarietà all'attore in virtù dell'art. 2. comma 1 dell'annesso 5 del Regolamento). 14. Il giudice DRC ha concluso le sue deliberazioni, rifiutando ogni ulteriore pretesa del ricorrente. III. La decisione del giudice DRC 1. La pretesa del ricorrente, S, è parzialmente accolta. 2. Il Resistente, A FC, deve pagare all'attore, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione, l'importo di euro 3.500 maggiorato del 5% di interesse annuo dovuti a partire dal 4 febbraio 2010 fino alla data effettiva del pagamento. 3. Nel caso in cui la somma di cui sopra non viene pagata entro il termine previsto, la questione attuale deve essere presentata, su richiesta, alla Commissione Disciplinare della FIFA per l'esame e una decisione formale. 4. Qualsiasi reclamo presentato dal ricorrente è respinta. 5. L'importo finale delle spese del procedimento per un importo di 5000 franchi sono a carico da parte del Resistente entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione, alla FIFA al seguente conto bancario con riferimento al caso no. XX: UBS Zurigo 366.677.01U Numero di conto (lo Status dei Calciatori FIFA) Clearing numero 230 IBAN: CH 27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A 6. Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere effettuato e di notificare al giudice della CRC di ogni pagamento ricevuto. * Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Ai sensi dell'art. 63 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per il giudice della CRC: Jérôme Valcke Segretario Generale allegato: CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2010-2011) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber (DRC) judge passed in Zurich, Switzerland, on 13 October 2010, by Mr Theo van Seggelen (Netherlands), DRC judge, on the claim presented by the club, S, as Claimant against the club, A FC, as Respondent regarding solidarity contribution in connection with the international transfer of the player M I. Facts of the case 1. According to the player passport issued by the P Football Federation , the player, M (hereinafter: the player), born on 6 November 1983, was registered for the Club S (hereinafter: the Claimant), as from 4 May 1994 until 27 September 2004. 2. Until the 1999/2000 season, the sporting season in the country P started on 1 August and ended on 31 July of the following year. As of the 2000/2001 season, the sporting season in country P starts on 1 July and ends on 30 June of the following year. 3. The player was registered with the , A FC (hereinafter: the Respondent), on 4 January 2010. 4. On 15 February 2010, the Claimant lodged a claim in front of the Dispute Resolution Chamber (DRC) claiming its proportion of the solidarity contribution in connection with the transfer of the player from the Club B (hereinafter: Club B) to the Respondent, on the basis of an alleged transfer compensation of EUR 200,000. In particular, the Claimant claimed to be entitled to 70% of 5% of EUR 200,000, plus interest at a rate of 5% per year since 4 February 2010. 5. In reply to the claim, the Respondent argued that the Claimant was not entitled to solidarity contribution, since the player was over 23 years old when he was transferred from Club B to the Respondent. According to the Respondent, article 21 and Annexe 5 of the Regulations on the Status and Transfer of Players stipulate that solidarity contribution falls only due in those cases in which a player, upon being transferred, is between the age of 12 and 23. 6. In addition to its submission, the Respondent provided FIFA with a copy of the transfer agreement it had concluded with Club B. According to the said agreement, the agreed transfer compensation amounted to EUR 100,000. II. Considerations of the DRC judge 1. First of all, the DRC judge analysed whether he was competent to deal with the case at hand. In this respect, he took note that the present matter was submitted to FIFA on 15 February 2010. Consequently, the 2008 edition of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (hereinafter: Procedural Rules) are applicable to the matter at hand (cf. art. 21 par. 2 and par. 3 of the Procedural Rules). 2. Subsequently, the DRC judge referred to art. 3 par. 2 and par. 3 of the Procedural Rules and confirmed that in accordance with art. 24 par. 1 and par. 2 in conjunction with art. 22 lit. (d) of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2010) the DRC judge is competent to decide on the present litigation which is of an international dimension, does not contain complex factual or legal issues and concerns the distribution of solidarity contribution claimed by the Claimant in connection with the international transfer of the player to the Respondent. 3. Furthermore, and taking into consideration that the player was registered with his new club on 4 January 2010, the DRC judge analysed which regulations should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, he confirmed that in accordance with art. 26 par. 1 and par. 2 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2010) and considering that the present claim was lodged on 15 February 2010, the 2009 version of the said Regulations (hereinafter: Regulations) is applicable to the present matter as to the substance. 4. In continuation, and entering into the substance of the matter, the DRC judge started by acknowledging that the Claimant is claiming the proportion of 70% of 5% of the transfer compensation paid in connection with the transfer of the player from Club B to the Respondent in January 2010. 5. Moreover, the DRC judge duly noted that the Claimant asserted that the Respondent had paid Club B a transfer compensation in the amount of EUR 200,000 for the transfer of the player. 6. However, the DRC judge equally took note that the Respondent had submitted a copy of the transfer agreement it had signed with Club B in connection with the player and that the said transfer agreement stipulated that the transfer compensation amounted to EUR 100,000. 7. Furthermore, the DRC judge acknowledged that the P Football Federation confirmed that the player was registered with the Claimant as from 4 May 1994 until 27 September 2004 and that, according to the C Football Association, the player’s date of registration with the C Football Association was 4 January 2010. 8. As to the arguments of the Respondent who rejected the claim in its entirety, the DRC judge perceived that according to the Respondent in conformity with article 21 and Annexe 5 of the Regulations solidarity contribution only falls due if a player, upon being transferred, is between the age of 12 and 23. In view of the foregoing, the Respondent asserted that the Claimant is not entitled to solidarity contribution, since the player was over 23 years of age when he was transferred from Club B to the Respondent. 9. In this regard, the DRC judge first referred to art. 21 and art. 1 par. 1 of Annexe 5 of the Regulations which stipulate that if a professional is transferred before the expiry of his contract, 5% of any compensation, with the exception of training compensation, paid to his former club shall be deducted from the total amount of this compensation and distributed by the new club as a solidarity contribution to the club(s) involved in the training and education of the player between the seasons of the player’s 12th and 23rd birthdays. 10. In continuation, the DRC judge emphasized that within the system of solidarity contribution there is no provision stipulating that solidarity contribution exclusively falls due if a player, upon being transferred, is between the age of 12 and 23. In fact, the age range of 12 to 23 is related to the seasons during which a player was trained and educated by a club, as clearly set out by the Regulations, and not to the age of the player on the moment of his transfer to another club. Consequently, in line with the Regulations and contrary to the main argument of the Respondent, solidarity contribution does fall due if a professional over the age of 23 is transferred internationally before the expiry of his contract, however, in such case the relevant proportion of the 5% of any compensation (except for training compensation) shall be calculated taking into account the training and education by clubs between the seasons of the player’s 12th and 23rd birthdays only. 11. On account of the above considerations, the DRC judge decided that the Respondent is liable to pay solidarity contribution to the Claimant. 12. Having established that the Respondent is liable to pay solidarity contribution to the Claimant, the DRC judge then turned to the calculation of the pertinent amount. Considering that the player, born on 6 November 1983, was registered with the Claimant as from 4 May 1994 until 27 September 2004 and that the transfer compensation amounts to EUR 100,000, the DRC judge decided that, in accordance with article 1 of Annexe 5 and taking into account the claim of the Claimant, the Respondent is liable to pay 70% of the 5% of EUR 100,000 to the Claimant. 13. On account of all the above, the DRC judge decided that the Respondent is liable to pay to the Claimant solidarity contribution in the amount of EUR 3,500 as well as 5% interest per year on the said amount as from 4 February 2010 (i.e. the due date of the payment of the solidarity contribution to the Claimant by virtue of art. 2 par. 1 of Annexe 5 of the Regulations). 14. The DRC judge concluded his deliberations by rejecting any further claim of the Claimant. III. Decision of the DRC judge 1. The claim of the Claimant, S, is partially accepted. 2. The Respondent, A FC, has to pay to the Claimant, within 30 days as from the date of notification of this decision, the amount of EUR 3,500 plus 5% interest p.a. due as from 4 February 2010 until the effective date of payment. 3. In the event that the aforementioned sum is not paid within the stated time limit, the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee for consideration and a formal decision. 4. Any further claim lodged by the Claimant is rejected. 5. The final amount of costs of the proceedings in the amount of CHF 5,000 are to be paid by the Respondent within 30 days of notification of the present decision, to FIFA to the following bank account with reference to case no. XX: UBS Zurich Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status) Clearing number 230 IBAN: CH 27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A 6. The Claimant is directed to inform the Respondent immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the DRC judge of every payment received. * Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to art. 63 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the DRC judge: Jérôme Valcke Secretary General Enclosed: CAS directives
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