COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 157. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIO COLLE SANNITA – GARA FOIANO I CALCIO COLLE SANNITA DEL 18.03.2012 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
157. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIO COLLE SANNITA – GARA FOIANO I CALCIO
COLLE SANNITA DEL 18.03.2012 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; preso atto dell’assenza della società, che pur aveva
presentato regolare richiesta di audizione, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. La società
reclamante ha impugnato la decisione del G.S.T. con la quale è stato squalificato, per sette giornate
di gara, il calciatore Buccirossi Ettore. Il reclamo è stato imperniato su una comparazione tra la
sanzione impugnata ed altre, inflitte da altri Organi di Giustizia Sportiva in ordine ad altri casi.
Questa C.D.T. ritiene, viceversa, che la squalifica inflitta dal G.S.T. sia stata commisurata con equità
e con equilibrata corrispondenza all’effettiva gravità dell’infrazione commessa dal nominato
calciatore (che, espulso dal campo per aver colpito un avversario durante un’azione di gioco, ha
anche tentato di aggredire un dirigente della società antagonista ed ha ingiuriato il direttore di gara).
P.O.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Calcio Colle Sannita; dispone addebitarsi, sul
conto della società reclamante, la tassa reclamo, non versata.
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