COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 159. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO RINASCITA CAVA 2000 – GARA ALBA CAVESE I RINASCITA CAVA 2000 DEL 3.03.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 159. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO RINASCITA CAVA 2000 – GARA ALBA CAVESE I RINASCITA CAVA 2000 DEL 3.03.2012 – 2^ CAT. La C.D.T., preso atto della sua decisione pubblicata, a stralcio, sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 29.03.2012, alla pagina 2307; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato, a chiarimenti, l’osservatore arbitrale; visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società reclamante, nel suo atto di impugnazione, ritiene responsabile degli episodi accaduti il direttore di gara il quale, ad avviso della reclamante, nel proprio referto, non aveva descritto gli episodi medesimi in modo idoneo. Per questo, la società reclamante ha chiesto che fosse audito l’osservatore arbitrale. In sede di udienza, l’osservatore arbitrale ha riferito di aver, a fine gara, avuto il rituale colloquio tecnico con l’arbitro, nello spogliatoio di quest’ultimo, ma in modo assolutamente riservato. Lo stesso osservatore ha riferito, a questa Commissione, che la direzione di gara era avvenuta in modo regolare e corretta e che si erano effettivamente verificati episodi, sul terreno di gioco, che non avevano consentito all’arbitro di portare a termine la gara. P.O.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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