COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 162. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS SARNO F.C. 2005 – GARA ACCIAROLI CALCIO / VIRTUS SARNO F.C. 2005 DEL 14.04.2012 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
162. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS SARNO F.C. 2005 – GARA ACCIAROLI CALCIO /
VIRTUS SARNO F.C. 2005 DEL 14.04.2012 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione.
Questa C.D.T., invero, giudica che la sanzione, inflitta dal G.S.T. a carico del dirigente della società
Virtus Sarno, sig. Angelicchio Vito, sia stata commisurata per eccesso e debba,
conseguenzialmente, essere ridimensionata, al fine della sua equa corrispondenza all’effettiva entità
dell’infrazione impugnata. Al riguardo, questa C.D.T. giudica che l’inibizione in argomento debba
essere ridotta all’8.06.2012. P.O.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Virtus Sarno F.C. 2005,
riducendo all’8.06.2012 la sanzione dell’inibizione a carico del sig. Angelicchio Vito; nulla
dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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