COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 245/LND del 07/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DELLA SOCIETA’ VIGOR CISTERNA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. CAPITANI DOMENICO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 245/LND del 07/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DELLA SOCIETA' VIGOR CISTERNA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. CAPITANI DOMENICO Con nota del 20 aprile 2012 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale la società Vigor Cisterna per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 comma 1 e 2 CGS per le violazioni ascritte al suo presidente ed il Sig. capitani Domenico, presidente nella stagione 2009-2010, per la violazione degli articoli 1 comma 1 CGS, 8 commi 6 e 8 CGS, in relazione all'articolo 94 comma 1 lettera (a NOIF. A sostegno del deferimento l'organo requirente rilevava come il Collegio Arbitrale con decisione pubblicata sul C.U. N. 2 del 17.12.2011 aveva condannato la societa' Vigor Cisterna a corrispondere all'allenatore della squadra Juniores Sig. Cencia Fabrizio la somma di euro 2305,00 quale saldo delle spettanze per la stagione sportiva 2009-2010 oltre interessi valutati equitativa mente in euro 5,00 ed aveva, nel contempo, trasmesso gli atti alla Procura Federale in quanto era emerso che le parti avevano sottoscritto un accordo economico non conforme si parametri previsti per la categoria Juniores. La decisione era divenuta inappellabile e, dai documenti, emergeva che le parti avevano sottoscritto un accordo economico per euro 7.000, eccedente quindi il massimale previsto in euro 3000. Individuati i responsabili nel presidente della societa' e nell'allenatore, per questi procedeva al deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare del settore tecnico, mentre procedeva al deferimento del presidente e della società innanzi alla competente Commissione Disciplinare territoriale. La Commissione fissava la riunione per la discussione del deferimento assegnando termine ai deferiti per l'invio di memorie difensive. Faceva pervenire memoria difensiva la società deferita con la quale, non negando gli addebiti, li giustifica con l'inesperienza della compagine sociale, ignara delle norme relative ai massimali per i premi degli allenatori dilettanti e con la circostanza che il tecnico in parola svolgeva in realtà le mansioni di allenatore sia per la squadra Juniores che per quella Allievi Regionali nonché l'attività di coordinatore delle squadre del settore giovanile della società Alla riunione partecipava il rappresentante dei deferiti che ribadiva integralmente il contenuto delle note difensive e chiedeva il proscioglimento. Il rappresentante della Procura Federale insisteva invece per l'affermazione di responsabilità dei deferiti e richiedeva l'irrogazione della sanzione della inibizione per anni due a carico del Capitani della penalizzazione di due punti in classifica e dell'ammenda di euro 5000 a carico della società. Ritiene la Commissione che i fatti ascritti ai deferiti siano stati provati tramite i documenti prodotti. Il contratto allegato agli atti e' chiaramente difforme da quello tipo adottato per gli allenatori dilettanti e reca un corrispettivo ben superiore a quello massimo previsto per la categoria. Per tale violazione il comma 8 dell'articolo 8 del CGS prevede una sanzione edittale minima da cui la Commissione non puo' discostarsi e che ritiene possa essere applicata nel minimo proprio in ragione della categoria e delle giustificazione adottate. Tutto cio' premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA di ritenere i deferiti responsabilità delle violazioni rispettivamente ascritte e per l'effetto di comminare alla Società Vigor Cisterna la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato Juniores della stagione 2012-2013 e l'ammenda di euro 5000 ed al Sig. Capitani Domenico la inibizione per anni due. Le sanzioni comminate decorrono primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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