COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 245/LND del 07/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA A.S.D. ROCCADARCE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 16.11.2012 DEL CALCIATORE MOLLICONE RICCARDO , ADOTTATO DELL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.53 DEL 17.05.2012 (GARA A.S.D ROCCADARCE – AZZURRA POSTA FIBRENO DEL 12.05.20129, CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA FROSINONE)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 245/LND del 07/06/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA A.S.D. ROCCADARCE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA
FINO AL 16.11.2012 DEL CALCIATORE MOLLICONE RICCARDO , ADOTTATO DELL
GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.53
DEL 17.05.2012
(GARA A.S.D ROCCADARCE - AZZURRA POSTA FIBRENO DEL 12.05.20129, CAMPIONATO
DI TERZA CATEGORIA FROSINONE)
La Commissione Disciplinare Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
osserva quanto segue:
Al 27' del secondo tempo veniva espulso il giocatore Riccardo Mollicone , perchè a gioco fermo ,
avvicinatosi minacciosamente ad un suo avversario, poggiava la testa contro la sua fronte ,
rivolgendogli nel contempo espressioni istigatorie.
Nell'allontanarlo in modo pacifico, il calciatore della ASD Azzurra Posta Fibreno, veniva afferrato
con veemènza al collo , tanto che i compagni di squadra facevano fatica a fargli lasciare la presa.
Alla notifica del cartellino rosso, lo stesso giocatore ritardava l'uscita dal campo e reiterava il suo
comportamento con gravi minacce , tentando nuovamente di aggredire il calciatore avversario , ma
veniva prontamente fermato dai compagni e dai dirigenti della sua squadra.
Al termine della gara il Mollicone si presentava presso lo spogliatoio dell'arbitro al quale
insistentemente chiedeva di non riportare nel referto il subito provvedimento di espulsione e di
trasferirlo ad altro suo compagno di squadra , affinchè lui potesse giocare la partita successiva di
campionato, reputata troppo importante.
La ricorrente nel suo atto introduttivo , giudicando l'atteggiamento del proprio tesserato “poco
formale” , e pur ammettendo lo spiacevole episodio , evidenziava , che nonostante tutto, il
giocatore dell'Azzurra Posta Fibreno , rimaneva in campo fino al termine della partita,
deducendone così la buona condizione fisica di quest'ultimo.
Pertanto eccependo l'eccessiva squalifica inflitta al suo tesserato, chiedeva la riduzione della
stessa.
Dal referto del direttore di gara, peraltro dettagliato e chiaro, emerge in tutta la sua interezza e
natura il gesto violento e le minacce ai danni del giocatore dell'Azzurra Posta Fibreno.
Rilevante pure, ai fini generali del presente giudizio, è il successivo comportamento del tesserato
della Società istante , che al cospetto dell'arbitro , tentava di far trasferire per un ingiusto interesse
la sua diretta e personale responsabilità del fatto, ad un altro suo compagno di squadra.
Questa Commissione, pur ribadendo la gravità del gesto, ritiene di poter rivisitare parzialmente la
squalifica rapportando la stessa agli abituali parametri adottati per casi simili, considerato che il
calciatore dell'Azzurra non ha riportato alcuna conseguenza fisica.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, e di confermare nel contempo la squalifica del calciatore Mollicone
Riccardo , fino al 30.9.2012.
La tassa reclamo versata va restituita.
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