COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 245/LND del 07/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ DILETTANTI FALASCHE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL PROPRIO DIRIGENTE OTTALEVI ROBERTO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 92 DEL 19.4.2012 (Gara: DILETTANTI FALASCHE – ALBALONGA del 14.4.2012 – Campionato G.mi Reg. Fascia B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 245/LND del 07/06/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ DILETTANTI FALASCHE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
INIBIZIONE FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL PROPRIO DIRIGENTE OTTALEVI ROBERTO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 92 DEL 19.4.2012
(Gara: DILETTANTI FALASCHE – ALBALONGA del 14.4.2012 – Campionato G.mi Reg.
Fascia B)
La Società in epigrafe contesta la sanzione in titolo argomentando, in maniera più dettagliata
nonostante gli addebiti riportate nella motivazione del Giudice Sportivo relativi ai comportamenti
tenuti del proprio tesserato durante la gara, quanto piuttosto le modalità con cui, a fine gara, si è
svolto l’episodio riferito al presunto schiaffo dietro la nuca inferto dal Sig. OTTALEVI all’arbitro.
Invero, continua la reclamante, l’OTTALEVI avrebbe, unicamente ad un ironico plauso all’indirizzo
dell’arbitro, toccata leggermente la nuca dello stesso, persistendo nell’atteggiamento derisorio già
in atto.
La conferma di quanto sopra – a detta della ricorrente – si può evincere proprio dal referto arbitrale
che riporta l’assenza di dolore e di conseguenze correlate al gesto in parola.
Pertanto, pur ammettendo che il comportamento del proprio dirigente sia da censurare,
contestualmente la ricorrente insiste per la riduzione della sanzione inflitta.
Questa Commissione proprio alla luce del rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di
prova primaria ritiene che alle doglianze della reclamante si riscontrino elementi di fondatezza.
Infatti, in detto rapporto, sono chiaramente illustrati i fatti addebitati all’OTTALEVI durante
l’incontro ( proteste, relativa espulsione, tardivo abbandono del campo, reiterazione delle proteste
una volta raggiunta la tribuna), sia a fine gara.
Ebbene, proprio in quest’ultima descrizione, il direttore di gara precisa che l’atto dell’OTTAVELI
non ha procurato né dolore né conseguenze.
Ne consegue che pur rimanendo accertati tutti gli altri addebiti, effettivamente al gesto dello
OTTALEVI non può essere attribuito quel carattere violento che ha determinato la rilevanza della
sanzione inflitta.
Si reputa che l’episodio possa essere riconsiderato entro i parametri che la giurisprudenza di
questa Commissione è solita attribuire in casi analoghi.
Nondimeno, non ci si può esimere da valutare assai deprecabile e grave il gesto e il
comportamento tenuto dall’OTTALEVI ancor più alla luce delle rilevanza del ruolo dirigenziale
svolto, ruolo che, in ogni momento, deve costituisce esempio e modello di correttezza per i propri
tesserati.
Tutto ciò premesso, questo Organo Giudicante
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo in titolo e per l’effetto riduce l’inibizione nei confronti del
dirigente ROBERTO OTTALEVI al 30.6.2013.
La tassa reclamo va restituita.
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