COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 245/LND del 07/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETÀ’ CASALOTTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2013 A CARICO DEL CALCIATORE FREDDI GABRIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 208 DEL 24/4/12 (Gara: Casalotti – Città di Cerveteri del 22/4/12 Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 245/LND del 07/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETÀ' CASALOTTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2013 A CARICO DEL CALCIATORE FREDDI GABRIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 208 DEL 24/4/12 (Gara: Casalotti - Città di Cerveteri del 22/4/12 Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La reclamante ha escluso che il gesto compiuto dal giocatore Freddi fosse rivolto direttamente nei confronti dell'Arbitro in maniera offensiva f, e ritiene invece che lo sputo abbia attinto il Direttore di gara in maniera del tutto fortuita ed accidentale, come è dimostrato dal fatto che lo sputo ha colpito l'avambraccio di quest'ultimo e non già il viso o il busto, come sarebbe invece avvenuto, ove il giocatore, che si trovava vicinissimo all'Arbitro, avesse avuto effettivamente l'intenzione di sputargli contro. Si è quindi chiesta una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva e del tutto sproporzionata rispetto all'entità dei fatti. Le considerazioni svolte dalla ricorrente possono ritenersi parzialmente assumibili ed infatti, nel ricostruire e valutare la dinamica dell'episodio, questa Commissione ritiene che il gesto del Freddi, compiuto mentre l'Arbitro annotava la sua ammonizione per proteste, vada ricondotto ad un atteggiamento di stizza e veemente contestazione, manifestata con un gesto diretto non già in senso dispregiativo contro l'Arbitro, bensì verso l'oggetto (taccuino), sul quale l'Arbitro, in quel momento, stava annotando l'ammonizione, ed infatti lo sputo, indirizzato verso il basso, ha attinto l'avambraccio del Direttore di gara, e cioè una zona molto vicina alla mano che tratteneva il taccuino. Pur ribadendo l'intollerabilità di tale comportamento, da considerare in ogni caso gravemente offensivo nei confronti dell'Arbitro, si ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione, onde rapportare la stessa alle effettive responsabilità del tesserato. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore FREDDI GABRIELE dal 30 aprile 2013 al 31 ottobre 2012. La tassa di reclamo va restituita.
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