COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 07/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 78 – Deferimento della Procura Federale a carico di Masini Carlo Presidente dell’ASD Arsenalspezia 1913 e della società Arsenalspezia 1913 (nota 614pf/11-12/MS/reg del 2.5.2012).

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 07/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 78 – Deferimento della Procura Federale a carico di Masini Carlo Presidente dell’ASD Arsenalspezia 1913 e della società Arsenalspezia 1913 (nota 614pf/11-12/MS/reg del 2.5.2012). Su segnalazione del Comitato Regionale Liguria, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il signor Masini Carlo, presidente della società Arsenalspezia 1913 per violazione dell’art. 1 CGS, in relazione all’art. 49 lett. c delle NOIF e all’art. 24 comma 2 punto c del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver adempiuto al versamento delle somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari entro il termine ordinatorio del 18 luglio 2011. Ha inoltre deferito la società medesima per responsabilità diretta a’ sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. All’odierna riunione non si sono presentate le parti deferite che non si sono avvalse della facoltà di depositare memorie difensive. Ha rappresentato la Procura Federale l’avv. Marco Stefanini, il quale ha concluso per l’affermazione della colpevolezza dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: Masini Carlo – presidente della società Arsenalspezia 1913: inibizione temporanea per mesi uno; D Arsenalspezia 1913: ammenda di € 150,00 Risultando gli addebiti provati “per tabulas” dalla documentazione allegata, la Commissione Disciplinare accoglie il deferimento, e infligge al signor Masini Carlo la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni quindici e condanna la società ASD Arsenalspezia 1913 al pagamento dell’ammenda di € 150,00 a titolo di responsabilità diretta. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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