COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 07/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO Camp. 2° Categoria Gir. G Gara del 20-05-2012 tra Castello Vighizzolo / Triuggese C.U. n. 60 del CRL datato 22-05-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 07/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO Camp. 2° Categoria Gir. G Gara del 20-05-2012 tra Castello Vighizzolo / Triuggese C.U. n. 60 del CRL datato 22-05-2012 La società G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS in relazione alla sanzione dell'ammenda di Euro 500,00. La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto, rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 111/A della F.I.G.C. In data 6-02-2012 trascritta sul C.U. n. 38 del Comitato Regionale Lombardia in data 9-02-2012, i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro e non oltre le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del C.R.L. il 28-05-2012 e che il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo è stato pubblicato sul C.U. n. 60 del C.R.L. datato 22-05-2012 Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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