COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 07/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società US PEDROCCA Camp. Juniores Prov. Gir. E Gara del 12-05-2012 tra US Pedrocca / Roncadelle C.U. n. 44 della delegazione di Brescia datato 18-05-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 07/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società US PEDROCCA Camp. Juniores Prov. Gir. E Gara del 12-05-2012 tra US Pedrocca / Roncadelle C.U. n. 44 della delegazione di Brescia datato 18-05-2012 La società US PEDROCCA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. inerente la sanzione dell'ammenda di euro 800,00 e la squalifica del campo sino al 30.9.2012 (sanzione estesa a tutte le categorie della LND), lamentando che le sanzioni subite sono eccessive, considerato che i fatti violenti sono avvenuti in un tempo molto rapido che non ha permesso di evitarli. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, sentita la reclamante, osserva : il reclamo non può trovare accoglimento in quanto i gravi e violenti fatti avvenuti al termine della gara, e le conseguenze fisiche che gli stessi hanno determinato sull'arbitro giustificano la responsabilità oggettiva della società ospitante. Sul punto, vi è poco da aggiungere visto che i tifosi della US Pedrocca non dovevano in alcun modo venire a contatto con il direttore di gara introducendosi nella parte riservata ai calciatori ed all'arbitro. D'altro canto, la sanzione comminata al GS alla US Pedrocca è stata per molti versi anche benevola rispetto alla gravità dei fatti avvenuti e come tale non merita di essere riformata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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