COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 07/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VIS P.S. ELPIDIO C. FALERIA AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.000,00 E DISPUTARSI LE SUCCESSIVE QUATTRO GARE INTERNE A PORTE CHIUSE; – INIBIZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2015 AL SIG. D’ANNIBALI GIANLUCA; SEGUITO GARA VIS P.S. ELPIDIO C. FALERIA/OSIMO STAZIONE DEL 10.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 87 del 14.12.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 07/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VIS P.S. ELPIDIO C. FALERIA AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00 E DISPUTARSI LE SUCCESSIVE QUATTRO GARE INTERNE A PORTE CHIUSE; - INIBIZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2015 AL SIG. D’ANNIBALI GIANLUCA; SEGUITO GARA VIS P.S. ELPIDIO C. FALERIA/OSIMO STAZIONE DEL 10.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 87 del 14.12.2011) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. n. 87, applicava le sanzioni indicate in epigrafe per il comportamento ascritto ai dirigenti, ai sostenitori ed al tesserato della reclamante nella gara emarginata. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Vis P.S. Elpidio C. Faleria, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione delle sanzioni impugnate. A dire della reclamante: - l’estraneo, indicato dall’arbitro come presente tra le due panchine, era il dirigente D’Annibali Gianluca, magazziniere, in distinta come massaggiatore, il quale aveva l’incarico, tra l’altro, di raccogliere i palloni: lo stesso, pur contrariato, lasciò subito la sua postazione allorchè il direttore di gara dispose in tal senso; - il D’Annibali, per quanto sopra, protestò nei confronti dell’arbitro, senza tuttavia essere per questo sanzionato; fu invece allontanato successivamente per essere entrato in campo, unitamente ad altro dirigente già allontanato, per protestare nei confronti dell’ufficiale di gara; - il secondo estraneo indicato dall’arbitro era in realtà un dirigente che intervenne, senza offese o minacce, per allontanare i due dirigenti che stavano protestando e che rimase sulle scale di accesso allo spogliatoio per meglio tutelate l’incolumità del direttore di gara, posto che nessun dirigente era più presente in panchina; - quest’ultimo dirigente, a fine gara, accompagnò l’arbitro fino alla porta dello spogliatoio, chiedendogli poi di potergli parlare ma lo stesso si rifiutò non essendo egli in distinta, così fu il dirigente già allontanato a richiedere i documenti ed il rapportino della gara, ricevendo per risposta, dall’arbitro, che glielo avrebbe spedito per posta; - intervenne anche il gestore dell’impianto sportivo e Presidente dell’A.S.D. Calcio Porto Sant’Elpidio, sig. D’Annibali Mario, il quale, dopo essersi qualificato, si rivolse all’arbitro sollecitandolo a compilare il rapportino, illustrandogliene i motivi; - a quel punto, l’arbitro afferrò il borsone e, gridando, si precipitò fuori dallo spogliatoio, travolgendo e colpendo il D’Annibali Mario con il borsone al polso, rimanendo i due altresì incastrati sulla porta: in tale occasione l’arbitro potrebbe essersi procurato il livido al braccio destro; intervenne anche il D’Annibali Gianluca che, spingendoli all’interno dello spogliatoio, divise e liberò i due, dopodiché l’arbitro si allontanò; in tale frangente, nessuno estraneo era presente. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che: - durante la gara allontanò un estraneo che stazionava tra le due panchine; lo stesso qualificatosi come custode del campo, a domanda, rispose di non essere in distinta e dopo una iniziale resistenza, si allontanò insultandolo e minacciandolo; - per allontanare detto soggetto, chiese aiuto alla panchina, ma il D’Annibali Gianluca gli rispose minacciandolo reiteratamente: cosicchè anche questi fu allontanato; - i due soggetti allontanati cercarono di rientrare in campo, ma vennero sempre respinti; in un’occasione anche con l’aiuto di un signore posizionatosi tra le due panchine e qualificatosi come il presidente; - terminata la gara, sulle scale degli spogliatoi incontrò il sedicente presidente ed il sedicente custode; quest’ultimo lo insultò e minacciò di nuovo, mentre il primo cercava di fare da paciere, chiedendogli altresì di entrare nello spogliatoio: al suo rifiuto, stizzito, reagì sbattendo la porta; - approfittando della porta rimasta aperta per la riconsegna dei documenti, entrarono nello spogliatoio a lui riservato tre o quattro sconosciuti ed il sedicente presidente: uno di essi gli chiese, con tono autoritario, di compilare il rapportino in loro presenza; - preoccupato per la situazione creatasi, preso il giaccone ed il borsone, chiese di potersene andare, ma sulla porta il D’Annibali Gianluca glielo impedì, ostruendogli il passaggio e dicendogli che prima avrebbe dovuto redigere il rapportino di gara; a quel punto venne respinto all’interno dello spogliatoio, strattonato e colpito all’addome; cominciò quindi a gridare aiuto cosicchè gli aggressori si fermarono; approfittando del momento fuggì dallo spogliatoio, ma fu inseguito dagli stessi, alcuni dei quali gli si aggrapparono ai vestiti; - aiutato dai dirigenti della squadra ospite, riuscì a fuggire, ma uno degli aggressori gli rimase attaccato ad un braccio fin fuori dall’impianto sportivo; - il giorno successivo dovette ricorrere alle cure del pronto Soccorso dell’Ospedale di Macerata per le conseguenze riportate ad un braccio, ad un ginocchio, ad una caviglia ed all’addome; - pur non ricordando di avere colpito qualcuno, non l’ha escluso, ma di certo l’intenzione era quella di allontanarsi al più presto. Questa Commissione, ritenutane la necessità, con l’ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 91 del 30.12.2011, ha disposto l’invio degli atti Procura Federale della F.I.G.C. per gli accertamenti del caso. Con nota del 21 maggio 2012 l’Organo Federale ha trasmesso le risultanze concernenti i richiesti accertamenti. LA COMMISSIONE - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - ascoltati l’arbitro e la reclamante; - udito in camera di consiglio il giudice relatore; - osservato preliminarmente che, essendosi in presenza di due distinti gravami, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo; - esaminata la Relazione della Procura Federale della F.I.G.C.; - considerato che a norma dell’art. 65 delle NOIF le società debbono proteggere gli ufficiali di gara prima, durante e dopo la gara ed ancora, le società ospitanti ... sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all’assistenza dei medesimi ... il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza; ed inoltre, che l’art. 4 del Codice di giustizia sportiva, al 2° comma stabilisce che le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei propri dirigenti; al 3° comma, che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori; - ritenuto, nel caso di specie, in base agli atti ufficiali, alle dichiarazioni dell’arbitro ed agli accertamenti compiuti dalla Procura Federale, che il comportamento omissivo dei dirigenti ed i fatti ascritti ai sostenitori dell’appellante risultano confermati nella loro obiettiva gravità, le cui modalità giustificano appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse; - ritenuto che la complessiva condotta posta in essere nei confronti dell’arbitro dal massaggiatore D’Annibali Gianluca, il quale, tra l’altro, gli impedì di uscire dallo spogliatoio nel quale poi venne consumata l’aggressione fisica all’ufficiale di gara, costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto lesivo di un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento Sportivo, ma che, nella fattispecie in esame, lo è ancor di più per la vile modalità; - ritenuta, in conclusione, la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla delibera impugnata, anche con riferimento alla quantificazione delle sanzioni ivi applicate. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Vis P.S. Elpidio C. Faleria in due distinti appelli e, rispettivamente: - respinge il reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 e disputarsi le successive quattro gare a porte chiuse inflitta alla società, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa; - respinge il reclamo avverso la sanzione dell’inibizione applicata al dirigente D’Annibali Gianluca, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa.
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