COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 07.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. LESSONA CALCIO avverso le decisioni del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di BIELLA in ordine alla gara LESSONA – CHIAVAZZESE disputata il 19/05/12 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali – Fase Primavera
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 07.06.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dalla A.S.D. LESSONA CALCIO avverso le decisioni del Giudice sportivo
della Delegazione Provinciale di BIELLA in ordine alla gara LESSONA – CHIAVAZZESE
disputata il 19/05/12 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali – Fase Primavera
Con il reclamo in oggetto, impropriamente spedito per raccomandata il 25/05/12 alla Delegazione
Provinciale di Biella e da quest’ultimo fatto pervenire per competenza a questa Commissione in
data 1/06/12, la A.S.D. LESSONA CALCIO contesta la squalifica per cinque gare inflitta al proprio
calciatore PASCHETTO Riccardo, nonché l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31/10/2012
sancita nei confronti del dirigente PASCHETTO Renato, provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo
e contenute nel C.U. n° 56 del 24/05/12 della Delegazione Provinciale di Biella.
La reclamante ritiene eccessivi i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in conseguenza dei fatti
descritti nel rapporto di gara dall’arbitro che ha diretto la partita LESSONA – CHIAVAZZESE
disputata il 19/05/12 nell’ambito della Fase Primavera del Campionato Allievi Provinciali.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
•presa visione del Comunicato Ufficiale n° 110/A della F.I.G.C., pubblicato in Roma il
6/02/12, con il quale è stata disposta l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli
Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali,
Provinciali e Distrettuali della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali
Allievi e Giovanissimi in corso di svolgimento;
•osservato che la gara in questione rientra nella ipotesi prevista per l’abbreviazione dei
termini sopra indicata;
•rilevato, preliminarmente, che il ricorso è pervenuto oltre il termine delle ore 12,00 del
secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del G.S.
territoriale che si intendono impugnare, come disposto dal suddetto Comunicato Ufficiale;
•considerato che il mancato rispetto dei termini procedurali previsti preclude la trattazione del
merito;
DICHIARA INAMMISSIBILE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che non risulta versata
dalla A.S.D. LESSONA CALCIO e, conseguentemente
CONFERMA
1. la squalifica per CINQUE gare inflitta al calciatore PASCHETTO Riccardo;
2. la inibizione a svolgere ogni attività fino al 31/10/2012 inflitta al dirigente PASCHETTO
Renato.
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