COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°54 del 07 Giugno 2102 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO • gara del 3/ 6/2012 EUROPA 2008 DOMUSNOVAS – JOHANNES

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°54 del 07 Giugno 2102 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO • gara del 3/ 6/2012 EUROPA 2008 DOMUSNOVAS - JOHANNES Il Giudice Sportivo, -letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Europa 2008 Domusnovas avverso la regolarità della gara a margine, nelle cui tesi la reclamante sostiene che, a seguito alle intemperanze di alcuni giocatori della società Johannes negli ultimi minuti dell'incontro, il direttore di gara non avrebbe regolarmente ripreso il gioco dopo l'interruzione necessaria per l'assunzione dei dovuti provvedimenti disciplinari, inducendo la stessa ricorrente a presumere che l'incontro sarebbe proseguito meramente "pro forma" per via del persistere di un atteggiamento intimidatorio da parte della squadra ospite e anche a causa dell'esigua durata del proseguimento rispetto al tempo che, sempre a detta della reclamante, si sarebbe dovuto recuperare in seguito all'interruzione succitata; -rilevato dagli atti ufficiali che al 3°minuto di recupero del secondo tempo si accendeva un parapiglia sul terreno di gioco durante il quale un calciatore della società Johannes, entrato nel terreno di gioco dalla panchina, veniva espulso per condotta violenta, mentre altri calciatori della stessa società cagionavano danni alla panchina e alla recinzione del campo e due di essi scavalcavano la stessa recinzione portandosi al di fuori del recinto di gioco, venendo successivamente espulsi dal direttore di gara una volta introdottisi in campo; -rilevato che i fatti sopra descritti, anche per via della ritardata uscita dal terreno di gioco dei calciatori espulsi, determinava una momentanea interruzione del gioco, che riprendeva regolarmente dopo diversi minuti per il restante tempo di recupero ancora da disputare sino al triplice fischio finale; -considerato che dagli atti ufficiali non emergono elementi a sostegno delle tesi proposte dalla reclamante, che non risultano suffragate da alcun elemento probatorio, che i tesserati resisi colpevoli di palesi intemperanze sono stati puntualmente sanzionati dall'arbitro e che la gara in oggetto si è conclusa regolarmente senza che si palesassero circostanze pregiudizievoli dell'incolumità degli atleti in campo e del direttore di gara o atte a condizionare l'indipendenza di giudizio di quest'ultimo; PQM DELIBERA di resingere il reclamo proposto dalla società Europa 2008 Domusnovas e di omologare la gara Europa 2008 Domusnovas e di omologare la gara Europa 2008 Domusnovas/Johannes col risultato conseguito sul campo di 0-0. Si dispone l'addebito della tassa di reclamo.
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