COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°54 del 07 Giugno 2102 Delibera della Commissione Disciplinare S.C. SIGMA (Campionato Allievi Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 50 del 10.05.2012. Gara Selargius / Sigma del 06.05.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°54 del 07 Giugno 2102 Delibera della Commissione Disciplinare S.C. SIGMA (Campionato Allievi Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 50 del 10.05.2012. Gara Selargius / Sigma del 06.05.2012. La società Sigma ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha inflitto alla Società medesima l’ammenda di Euro 500,00 perché, alla fine della partita, nei pressi degli spogliatoi, un sostenitore della stessa rivolgeva ad un calciatore della squadra avversaria un’espressione costituente chiaramente descriminazione razziale. La Società reclamante manifesta le sue perplessità in ordine al provvedimento adottato, affermando che, in situazioni come quella in esame, non sia possibile, da parte degli arbitri, individuare di quale squadra siano sostenitori gli autori di simili fatti. Il direttore di gara, richiesto da questa Commissione di trasmettere un supplemento al referto, ha peraltro precisato di avere esattamente riconosciuto la persona che pronunciava la frase ingiuriosa nel genitore di uno dei calciatori della Sigma, in quanto il giocatore stesso, udito il padre, lo invitava a desistere dal suo atteggiamento. La Commissione pertanto ritiene che non possa non essere riconosciuta alla Società Sigma la responsabilità, a norma dell’art.11 comma 3° del Codice di Giustizia Sportiva, di quanto accaduto, ma che alla stessa possa comunque essere riconosciuta la circostanza attenuante prevista dall’art. 13 comma 1° lett.d) del C.G.S., tenuto conto della condotta espressiva di correttezza sportiva manifestata dal suddetto calciatore, allorchè si dissociava apertamente dal comportamento del padre; così come ha fatto la Società reclamante sia nel suo ricorso che verbalmente nanti questa Commissione. Si ritiene quindi poter accedere parzialmente all’assunto della reclamante, e pertanto, la Commissione, per questi motivi DELIBERA di ridurre la sanzione dell’ammenda alla Società Sigma da Euro 500,00 ad Euro 300,00. Dispone il non addebito della tassa.
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