COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°54 del 07 Giugno 2102 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SANVERESE (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 37 del 17.05.2012. Gara Sanverese / Nuova Terralba del 13.05.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°54 del 07 Giugno 2102 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SANVERESE (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 37 del 17.05.2012. Gara Sanverese / Nuova Terralba del 13.05.2012. La Società Sanverese ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti: - squalifica fino al 13.05.2013 del calciatore Chianese Federico; - squalifica per sette giornate del giocatore Mastinu Alberto; - squalifica per cinque giornate dei calciatori Paba Giovanni e Ortu Salvatore. Detti provvedimenti sono stati assunti per quanto descritto nel referto arbitrale e nel supplemento allegato, dai quali emerge che al termine della gara i calciatori della società Sanverese, in dispregio delle norme più elementari di comportamento a base dello sport, si accanirono nei confronti dell’arbitro, colpevole, a loro dire, di aver fatto loro perdere l’incontro, valevole quale finale di categoria. Nel corso di un parapiglia i giocatori della società Sanverese circondarono il direttore di gara, contestandogli pesantemente l’arbitraggio dell’incontro. Durante le concitate fasi il giocatore della Sanverese Chianese Federico afferrava con le mani il collo del direttore di gara e lo spingeva facendogli arretrare, prima che fosse prontamente allontanato dai dirigenti della società Sanverese. Lo stesso tesserato afferrava per il collo un dirigente della società Nuova Terralba. Il direttore di gara riconosceva tra i giocatori resisi protagonisti dei fatti sopra descritti i tesserati Mastinu Alberto (capitano), Paba Giovanni, Chianese Federico e Ortu Salvatore. La reclamante ha contestato gli addebiti. Ha in particolare riconosciuto che i predetti tesserati si resero responsabili di una concitata e scomposta contestazione all’indirizzo del direttore di gara, ma ha negato in modo fermo che il giocatore Chianese Federico abbia posto in essere l’atto di violenza in danno al direttore di gara che lo abbia ripetuto nei confronti del dirigente della squadra avversaria. Ha pertanto concluso domandando la riduzione delle squalifiche, rapportata al reale comportamento dei propri calciatori. La Commissione, letto il referto redatto dall’arbitro e dal suo assistente, rileva che il Chianese Federico si rese responsabile del deprecabile atto di violenza consistito nell’aver afferrato al collo l’assistente dell’arbitro (non il direttore di gara, come sostenuto dal Giudice Sportivo), e che tale gesto non fu, altresì, ripetuto in danno del dirigente della società Nuova Terralba. L’atto di violenza va pertanto ridimensionato per la portata e le limitate sue conseguenze. Quanto agli ulteriori addebiti, che riguardano lo stesso calciatore Chianese Federico ed i suoi compagni Mastinu Alberto (capitano), Paba Giovanni e Ortu Salvatore, la portata degli episodi, pur tenuto conto della reiterazione riferibile alle diverse frasi in cui le intemperanze si manifestarono, induce, anche in questo caso, a ridurre le squalifiche inflitte dal primo Giudice. Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA 1) di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Chianese Federico fino al 31 dicembre 2012; 2) di ridurre le squalifiche inflitte al calciatore Mastinu Alberto a cinque giornate e quelle inflitte ai calciatori Paba Giovanni e Ortu Salvatore a tre giornate. Dispone il non addebito della tassa.
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