COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 510/C.D.T.DEL 05 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 224 /A ASD REAL CALCIO PALAGONIA avverso la perdita della gara per 0 – 3 Gara campionato Finale Allievi Junior Ramacca – Real Calcio Palagonia del 27/05/2012 C.U. n.59 del 28/05/2012 Delegazione Provinciale di Catania
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 510/C.D.T.DEL 05 GIUGNO 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 224 /A
ASD REAL CALCIO PALAGONIA avverso la perdita della gara per 0 - 3 Gara campionato Finale Allievi Junior Ramacca – Real Calcio Palagonia del 27/05/2012 C.U. n.59 del 28/05/2012 Delegazione Provinciale di Catania
Con reclamo regolarmente pervenuto la società Real Calcio Palagonia ha impugnato la sanzione in epigrafe.
In particolare la reclamante rileva che la partecipazione alla gara del calciatore Musumeci Gabriele è regolare in quanto lo stesso non è stato oggetto di alcuna ammonizione nel corso della gara con lo Sporting Etneo del 20 maggio 2012, anche se ciò è stato erroneamente riportato nel C.U. n. 58 del 23 maggio 2012 in quanto frutto di un errore dell’arbitro poichè il predetto giocatore risultava già essere stato sostituito quando gli sarebbe stata comminata la predetta ammonizione.
Lo Junior Ramacca ha fatto pervenire controdeduzioni chiedendo il rigetto del reclamo in questione.
La Commissione Disciplinare visti i documenti ufficiali di gara ed in particolare il supplemento referto fatto pervenire dall’arbitro della gara Real Palagonia – Sporting Etneo del 20.05.2012 rileva che per mero errore materiale, commesso dal direttore di gara al momento della trascrizione, il calciatore ammonito deve intendersi Pillirone Riccardo n.28 e non già il n.27 Musumeci Gabriele il quale, peraltro, risultava già sostituito nel momento in cui detta sanzione disciplinare è stata comminata.
In ragione di quanto sopra va dichiarata la regolare partecipazione del calciatore Musumeci Gabriele alla gara Junior Ramacca – Real Calcio Palagonia del 27/05/2012 con la conseguenza che il reclamo de quo deve trovare accoglimento per cui va ristabilito il risultato conseguito in campo dalle squadre.
L’accoglimento del reclamo determina altresì la revoca della sanzione della squalifica per due gare a carico del calciatore Musumeci Gabriele e della sanzione dell’inibizione del dirigente accompagnatore sig. Vintrici Salvino fino al 15 giugno 2012.
PQM
La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del reclamo proposto dichiara regolare la partecipazione alla gara del calciatore Musumeci Gabriele e, conseguentemente, annulla la decisione del G.S. Territoriale della Delegazione Provinciale di Catania e ristabilisce il risultato conseguito in campo relativo alla gara di finale allievi provinciali calcio a 11 del 27/05/2012 Junior Ramacca – Real Calcio Palagonia 2 - 4 .
Annulla, altresì, la sanzione della squalifica per due gare a carico del calciatore Musumeci Gabriele e la inibizione fino al 15 giugno 2012 a carico del dirigente accompagnatore sig. Vintrici Salvino.
Dispone per l’effetto non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
Copia del presente provvedimento e del relativo fascicolo va trasmesso al Comitato Regionale Arbitri per quanto di competenza.
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