COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 510/C.D.T.DEL 05 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 186/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. Vincenzo LA CORTE (Calciatore) 2) Sig. Roberto PECORARO (Dirigente Accompagnatore) 3) Società U.S.D. PRIZZI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 510/C.D.T.DEL 05 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 186/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. Vincenzo LA CORTE (Calciatore) 2) Sig. Roberto PECORARO (Dirigente Accompagnatore) 3) Società U.S.D. PRIZZI La Procura Federale, con nota 7826/403 pf 11 12 GR/mg del 15 maggio 2012 ha deferito le parti indicate in epigrafe innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere di quanto di seguito specificato: 1) il Sig. Vincenzo La Corte della violazione di cui agli artt.1 comma 1 C.G.S., avendo partecipato ad una gara della U.S.D. Prizzi del 11/09/2011 nonostante il vincolo esistente con la A.C.D. Casteldaccia; 2) il Sig. Roberto Pecoraro, della violazione di cui agli artt.1 comma 1 C.G.S. con riferimento all’art. 34 del Regolamento della L.N.D., nonché dell’art. 61 delle N.O.I.F., per avere attestato, sottoscrivendo la distinta di gara di cui sopra, la regolarità di posizione e di impiego del predetto La Corte; 3) la Società U.S.D. Prizzi a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, sono comparse. Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Vincenzo La Corte, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella squalifica di una gara da scontarsi nel prossimo campionato così determinata p.b. due gare di squalifica meno la diminuente di cui all’art. 24 C.G.S.e la diminuente per il rito una gara di squalifica; Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art. 23, co. 2 C.G.S., si ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento ne confronti del richiedente; Rilevato che nel caso di specie, la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti risulta congrua alla luce della normativa vigente; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Vincenzo La Corte la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Roberto Pecoraro sia in nome proprio che quale rappresentante dell’USD Prizzi ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella inibizione di mesi uno da scontarsi nella prossima stagione sportiva e dell’ammenda di € 350,00 a carico della società così determinata p.b. mesi due di inibizione ed € 500,00 di ammenda meno la diminuente di cui all’art. 24 C.G.S. e la diminuente per il rito pari a mesi uno di inibizione da scontarsi nella prossima stagione sportiva ed € 350,00 di ammenda; Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art. 23, co. 2 C.G.S., si ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento ne confronti del richiedente; Rilevato che nel caso di specie, la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti risulta congrua alla luce della normativa vigente; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Pecoraro Roberto e alla Società Usd Prizzi la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. P.Q.M. Dispone applicarsi su accordo delle parti le seguenti sanzioni: Al Sig. Vincenzo La Corte, calciatore, la squalifica per una gara da scontarsi nel prossimo campionato; Al Sig. Roberto Pecoraro, dirigente accompagnatore, la inibizione, per mesi uno da scontarsi a decorrere dalla prossima stagione sportiva; Alla Società U.S.D. Prizzi, l’ammenda di € 350,00 (trecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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