COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 05/06/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. SANDRO CORSI IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLYMPIA THYRUS – PANTALLA DISPUTATA A TERNI IL 28.04.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 120 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 03.05.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – INIBIZIONE INFLITTA AL PRESIDENTE CORSI SANDRO FINO AL 30.09.2012;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 133 del 05/06/2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES REGIONALE “A2”
NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. SANDRO CORSI IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLYMPIA THYRUS - PANTALLA DISPUTATA A TERNI IL 28.04.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 120 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 03.05.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:
- INIBIZIONE INFLITTA AL PRESIDENTE CORSI SANDRO FINO AL 30.09.2012;
HA PRONUNCIATO la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo il Sig. Sandro Corsi in proprio, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S..
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante A.I.A. Sig. Luigi Leucci; era altresì presente, alla seduta differita del 31.05.2012, il reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.S. ha sanzionato il Sig. Corsi “per comportamento irriguardoso e offensivo nei confronti del direttore di gara reiterato anche al termine della gara…” nonché “in quanto esprimeva giudizi gravemente offensivi all’indirizzo dei vertici del Calcio Umbro”.
Dagli atti ufficiali di gara e dall’audizione delle parti non emerge, tuttavia, in realtà, alcun comportamento offensivo nei confronti del Direttore di gara né un atteggiamento irriguardoso al termine della stessa, tale non potendosi intendere la frase pronunciata dal suddetto Dirigente durante il “terzo tempo”.
Ciò premesso, la Commissione ritiene equo contenere la sanzione nell’inibizione fino al 31.08.2012, considerata la recidiva.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione inflitta al Presidente della Società reclamante fino al 31.08.2012.
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