COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 21.06.2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. PIZZOFERRATO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DI PAOLO MARCO IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS MAJNA CALCIO A 5 / PIZZOFERRATO, DISPUTATA IL 12.5.2012 PER I PLAY – OUT DEL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE, SERIE C/2, GIRONE “B” (C.U. N°66 del 17.5.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 72 del 21.06.2012
Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. PIZZOFERRATO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DI PAOLO MARCO IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS MAJNA CALCIO A 5 / PIZZOFERRATO, DISPUTATA IL 12.5.2012 PER I PLAY – OUT DEL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE, SERIE C/2, GIRONE “B” (C.U. N°66 del 17.5.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la Società A.C. Pizzoferrato ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. in danno del Di Paolo, il quale, per contestare una decisione arbitrale, protestava in maniera smodata nei confronti del direttore di gara, tirandolo per un braccio, nonché offendendolo e minacciandolo ripetutamente.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il proprio tesserato si sarebbe limitato ad applaudire ironicamente l’arbitro, pronunciando nei suoi confronti frasi canzonatorie ma non certamente offensive e/o minacciose.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento alla luce del referto del secondo arbitro, che riporta fedelmente le gravi ingiurie e minacce rivolte nei suoi confronti dal calciatore.
La decisione adottata dal primo giudice deve, quindi, essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata al comportamento tenuto dal Di Paolo.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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