COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 21.06.2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO: – del Sig. CERASANI BENIAMINO, Presidente della S.S. S. BENEDETTO DEI MARSI per la violazione dell’art. 38, comma 1, N.O.I.F., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo consentito al Sig. Liberale Settimio Bixio di svolgere attività di natura tecnica per la Società S.S. San Benedetto dei Marsi, nel corso della stagione sportiva 2011 – 2012, seppure lo stesso non fosse in costanza di tesseramento con la detta società; – del Sig. D’AGOSTINO ORANTE, Presidente della S.S. ORTIGIA, per la violazione dell’art. 38, comma 1, N.O.I.F., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo consentito al Sig. Liberale Settimio Bixio di svolgere attività di natura tecnica per la Società S.S. Ortigia, nel corso della stagione sportiva 2011 – 2012, seppure lo stesso non fosse in costanza di tesseramento con la detta società; – delle Società S.S. S. BENEDETTO DEI MARSI e ORTIGIA per la violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, con riferimento alle condotte ascrivibili ai propri Presidenti ed al tecnico Sig. Liberale Settimio Bixio.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 21.06.2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO: - del Sig. CERASANI BENIAMINO, Presidente della S.S. S. BENEDETTO DEI MARSI per la violazione dell’art. 38, comma 1, N.O.I.F., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo consentito al Sig. Liberale Settimio Bixio di svolgere attività di natura tecnica per la Società S.S. San Benedetto dei Marsi, nel corso della stagione sportiva 2011 – 2012, seppure lo stesso non fosse in costanza di tesseramento con la detta società; - del Sig. D’AGOSTINO ORANTE, Presidente della S.S. ORTIGIA, per la violazione dell’art. 38, comma 1, N.O.I.F., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo consentito al Sig. Liberale Settimio Bixio di svolgere attività di natura tecnica per la Società S.S. Ortigia, nel corso della stagione sportiva 2011 – 2012, seppure lo stesso non fosse in costanza di tesseramento con la detta società; - delle Società S.S. S. BENEDETTO DEI MARSI e ORTIGIA per la violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, con riferimento alle condotte ascrivibili ai propri Presidenti ed al tecnico Sig. Liberale Settimio Bixio. Con nota del 15.5.12, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con raccomandate a.r. del 22.5.12, ritualmente notificate, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 18.06.12, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive che la sola Società Ortigia faceva pervenire nei termini. Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco e il Presidente della Società S.S. Ortigia, Sig. D’Agostino Orante. Quest’ultimo chiedeva, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione della sanzione su richiesta delle parti per se e per la società rappresentata, sanzione che veniva concordata nella misura di mesi due di inibizione per esso D’Agostino Orante ed € 270,00 di ammenda per la Società S.S. Ortigia. Il rappresentante della Procura, dopo aver illustrato le ragioni del deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità degli altri soggetti deferiti con l’applicazione delle seguenti sanzioni: al Presidente Cerasani Beniamino mesi tre di inibizione ed alla Società S.S. S. Benedetto dei Marsi € 200,00 di ammenda. La Commissione, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata nella contestazione avanzata dalla Procura Federale quanto alla posizione del D’Agostino e della Società Ortigia applica a richiesta degli stessi la sanzione della inibizione per mesi due al Presidente Sig. D’Agostino Orante e dell’ammenda di € 270,00 per la Società S.S. Ortigia. Quanto alle altre posizioni, considerato che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta dagli atti e che gli stessi non hanno ritenuto di avanzare difese, la Commissione ritiene equo infliggere la sanzione della inibizione di mesi tre al Presidente Cerasani Beniamino e dell’ammenda di € 200,00 alla Società S.S. S. Benedetto dei Marsi. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al Sig. D’Agostino Orante la sanzione di mesi due di inibizione ed alla Società S.S. Ortigia la sanzione dell’ammenda di € 270,00; al Sig. Cerasani Beniamino la sanzione di mesi tre di inibizione ed alla Società S.S. S. Benedetto la sanzione dell’ammenda di € 200,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it