COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 20/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1 DEFERIMENTO N.ro 387/229pf10-11/AM/ma DEL 15.07.2011 A CARICO DI POSTIGLIONE GIUSEPPE, GALASSO ROCCO E SOCIETA’ POTENZA SPORT CLUB.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 117 del 20/06/2012
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
7.1 DEFERIMENTO N.ro 387/229pf10-11/AM/ma DEL 15.07.2011 A CARICO DI POSTIGLIONE GIUSEPPE, GALASSO ROCCO E SOCIETA’ POTENZA SPORT CLUB.
La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv.ti Messina Michele – Presidente – Bellettieri Gerardo e Giordano Giuseppe, nella seduta del 16/06/2012 ha deliberato quanto segue.
PREMESSO
Che la Procura Federale con nota del 15 Luglio 2011, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla COMMISSIONE DISCIPLINARE - C.R. BASILICATA:
• POSTIGLIONE GIUSEPPE, quale socio di riferimento della Soc. Potenza Sport Club s.r.l., per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 19, comma 2 lett. a), del C.G.S.;
• GALASSO ROCCO, quale amministratore unico del Soc. Potenza Sport Club s.r.l., per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in riferimento all’art. 38, comma 1, del N.O.I.F. ed all’art. 40 della L.N.D.;
• Soc. POTENZA SPORT CLUB S.R.L., per la violazione di cui all’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S.;
Che la ridetta C.D.T. nella seduta del 01 Ottobre 2011 verificata la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti deferite e interessate indirizzate, procedeva all’audizione del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Nicola Monaco, il quale illustrava i motivi del deferimento formulando le seguenti richieste e così per:
- POSTIGLIONE GIUSEPPE inibizione per mesi SEI (6);
- GALASSO ROCCO inibizione per mesi SEI (6);
- Soc. POTENZA SPORT CLUB S.R.L. ammenda di € 3.000,00;
Che i deferiti, regolarmente convocati, nella medesima seduta rendevano dichiarazioni a discarico di quanto agli stessi contestato.
Tanto premesso, la COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA:
Verificata la propria competenza;
Esaminati tutti gli atti relativi al deferimento di POSTIGLIONE GIUSEPPE, GALASSO ROCCO e Soc. POTENZA SPORT CLUB S.R.L. per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti;
Analizzata la documentazione dalla Procura Federale esibita a sostegno della propria azione e accertato di conseguenza come i comportamenti tenuti da POSTIGLIONE GIUSEPPE, GALASSO ROCCO e dalla Soc. POTENZA SPORT CLUB S.R.L. integrino le violazioni contestate in relazione al differente grado di responsabilità nella realizzazione degli eventi per cui è deferimento;
Accertato in forza delle emergenze istruttorie come POSTIGLIONE GIUSEPPE, nonostante risultasse inibito per anni cinque, vedasi Comunicato Ufficiale n. 200/CGF, avesse intrattenuto rapporti con FALANGA ANTONIO, al fine di affidare a questi la conduzione tecnica della squadra del Potenza Sport Club, per la stagione sportiva 2010/2011 e come per l’effetto lo stesso sia chiamato a rispondere delle violazioni ascrittegli;
Osservato come POSTIGLIONE GIUSEPPE abbia tenuto una condotta processuale mirata al travisamento dei fatti e che a nulla rileva, a titolo di esimente, la qualità rivestita dall'incolpato nell'ambito societario all'epoca delle infrazioni avendo POSTIGLIONE GIUSEPPE, con il suo comportamento, di fatto, violato il provvedimento di inibizione precedentemente inflittogli, indipendentemente dalla posizione di diritto assunta o meno in ambito societario;
Considerato nondimeno dalla fase istruttoria del procedimento sia emerso in termini inequivocabili come GALASSO ROCCO, nella sua qualità di Amministratore Unico della Soc. POTENZA SPORT CLUB S.r.l., avesse affidato, senza la previa sottoscrizione del relativo contratto, la conduzione tecnica della squadra al ridetto FALANGA ANTONIO e consentito allo stesso di dirigere gli allenamenti per il periodo dalle emergenze investigative accertato;
Osservato come dall’incrocio delle risultanze di indagine ed istruttorie palese appaia la violazione da parte di GALASSO ROCCO delle norme dal C.G. S. regolate di cui in premessa;
Ritenuto ancora come la Soc. POTENZA SPORT CLUB S.r.l. debba in maniera inequivocabile essere chiamata a rispondere dell’operato del Socio di riferimento, nonché di quello dell’Amministratore Unico, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.;
Considerato, tuttavia, come benché risulti pacificamente accertata la sua responsabilità diretta ed oggettiva la Soc. POTENZA SPORT CLUB S.r.l., non sia assoggettabile a sanzione per intervenuta decadenza della medesima dall’affiliazione alla F.I.G.C., per come disposto con Comunicato Ufficiale n.132/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio, pubblicato in Roma il 4/4/2012 e la domanda nei suoi confronti proposta debba qualificarsi improcedibile;
Constatato come gli elementi probatori in corso di indagine raccolti non ammettano dubbi sulle responsabilità dei deferiti in riferimento alle violazioni del C.G.S. loro ascritte;
Osservato, tuttavia, come, in assenza di precedenti specifici, questa C.D.T. stimi lecita, in ragione anche di emergenze Giurisprudenziali a riguardo, l’applicazione nei confronti del GALASSO ROCCO di sanzioni mitigate rispetto alle richieste dalla Procura Federale avanzate;
P.Q.M.
La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA in parziale accoglimento delle richieste dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Nicola Monaco, in sede di audizione del 01 OTTOBRE 2011 formulate, così provvede ed irroga a:
• POSTIGLIONE GIUSEPPPE, inibizione per mesi SEI (6) per violazione dell’art. 1, comma 1, G.C.S. E DELL’ART. 19, comma 2, lett. a) C.G.S.;
• GALASSO ROCCO inibizione per mesi TRE (3) per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in riferimento all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., e all’art. 40 della L.N.D.;
La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alla Segreteria del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.
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