COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 14 Giugno 2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA REAL MASSA – ANTICA ALFATERNA DEL 9/6/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 119 del 14 Giugno 2012
Delibera del Giudice Sportivo
GARA REAL MASSA – ANTICA ALFATERNA DEL 9/6/2012
Il G.S.T., letto il referto relativo alla gara in epigrafe, nonché il dettagliato supplemento referto
dell’arbitro ed il rapporto trasmesso dai Commissari di Campo, rileva che, al 20’ del secondo tempo
l’incontro veniva definitivamente sospeso in quanto un calciatore della società ospitata (Antica
Alfaterna) colpiva con un pugno alla testa il direttore di gara, provocandogli tra l’altro anche un
temporaneo stordimento. Convenuto che a seguito di questo evento l’arbitro è stato impossibilitato a
riprendere l’incontro. Per tali motivi, visto l’art. 17 del C.G.S.
DELIBERA
di sanzionare la società Antica Alfaterna con la punizione sportiva della perdita della gara
con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di € 300.00, per grave comportamento violento di un
proprio tesserato (€ 200 imputabili al calciatore Pascale Antonio per il fatto violento,
estremamente grave nei confronti del direttore di gara, in conformità a quanto sancito
dall’art. 19, comma 6, del C.G.S. – nuova formulazione –, pubblicato sul C.U. n. 75/A del
27/9/2011, della F.I.G.C., e riportato in allegato al C.U. n. 30 del 6/10/2011 del C.R. Campania.
In ordine agli ulteriori provvedimenti disciplinari a carico dei singoli si rimanda alla camicia
di gara.