COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 14 Giugno 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 162. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO S. VITO POSITANO – GARA REAL TRENTINARA / S. VITO POSITANO DEL 27.05.2012 – PLAY-OFF PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 14 Giugno 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 162. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO S. VITO POSITANO – GARA REAL TRENTINARA / S. VITO POSITANO DEL 27.05.2012 – PLAY-OFF PROMOZIONE La C.D.T., letto il reclamo proposto dalla società Polisportiva San Vito Positano, avverso le sanzioni del G.S.T., pubblicate sul C.U. n. 115 del 31.05.2012 del C.R. Campania, in via preliminare ne rileva l’ inammissibilità, in ragione della proposizione, del reclamo stesso, in violazione dei termini abbreviati per le gare di Play-Off. Invero, esso è stato inoltrato, a mezzo raccomandata postale, in data 7.06.2012, non rispettando, quindi, il termine prescritto dal C.U. n. 111/A, del 6.02.2012, della F.l.G.C., pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 74 del 9.02.2012 del C.R. Campania (deposito entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con il quale è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che il reclamante intenda impugnare). P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Polisportiva San Vito Positano.
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