COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 14 Giugno 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 163. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VINCENZO NIGRO BAGNOLI IRPINO – GARA MONTEMARANO I VINCENZO NIGRO BAGNOLI IRPINO DEL 22.01.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 14 Giugno 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 163. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VINCENZO NIGRO BAGNOLI IRPINO – GARA MONTEMARANO I VINCENZO NIGRO BAGNOLI IRPINO DEL 22.01.2012 – 2^ CAT. La C.D.T, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento, in subordine la riduzione, dell’inibizione e della squalifica, inflitte dal Giudice di prime cure, rispettivamente, a carico del dirigente, sig. Frasca Michele ed a carico dell’allenatore, sig. Nicastro Antonio. Devesi, tuttavia, evidenziarsi che il reclamo non contiene elementi probanti, tali da poter confutare quanto riportato dal direttore di gara nel proprio rapporto, che, come da consolidata giurisprudenza, configura fonte privilegiata di prova, nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Di conseguenza, le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale, in prime cure, debbono giudicarsi eque, rispetto alla gravità dei gesti commessi dal dirigente e dal massaggiatore, come innanzi nominati, nei confronti dell’arbitro. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Vincenzo Nigro Bagnoli Irpino.
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