COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 120 del 21 Giugno 2012 Delibera Del Giudice Sportivo GARA MIRANDA – ROCCHESE DEL 17/6/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 120 del 21 Giugno 2012
Delibera Del Giudice Sportivo
GARA MIRANDA – ROCCHESE DEL 17/6/2012
Il G.S.T., visto il referto arbitrale ed il relativo supplemento nonché quello dei due commissari di
campo, preliminarmente rileva l’assenza della Forza Pubblica; rileva, altresì, che al 38° del secondo
tempo, in seguito alla segnatura della seconda rete della società ospitante, Miranda, si scatenava la
furia dei tifosi della società ospite, Rocchese che dagli spalti lanciavano una serie di fumogeni
provocando così l’incendiarsi di parte del manto erboso sintetico. Contemporaneamente i sostenitori
ospiti cercavano di scavalcare la rete di recinzione senza riuscirvi e, nel frattempo, l’arbitro
espelleva i calciatori n. 4 e n. 10 della società Rocchese che gli si avvicinavano con fare
minaccioso e lo spintonavano. A questo punto il calciatore n. 8 della società Rocchese colpiva con
una violenta testata al viso l’assistente di parte della società Miranda provocandogli fuoriuscita di
sangue ed il tentativo di reazione del malcapitato che inseguiva con la bandierina l’aggressore.
Successivamente si scatenava una rissa tra i vari tesserati che mettevano in pericolo l’incolumità
dell’arbitro e dei calciatori in campo. A questo punto, valutata l’assenza della Forza Pubblica e vista
l’impossibilità di riprendere regolarmente la gara, l’arbitro la sospendeva definitivamente. Questo
G.S.T., dovendo ascrivere alla società Rocchese la responsabilità e la causa degli incidenti
verificatisi, in applicazione dell’art. 17 del C.G.S.
DELIBERA
di infliggere alla società Rocchese la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e
l’ammenda di € 520,00, nonché la diffida del terreno di gioco e l’obbligo, a carico della
medesima Rocchese, di risarcimento dei danni procurati all’impianto di giuoco. In ordine ai
provvedimenti disciplinari ai singoli si rimanda alla camicia di gara.