COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 120 del 21 Giugno 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 167. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DE APOTHEKER MERCOGLIANO – GARA DE APOTHEKER MERCOGLIANO / REAL PIETRASTORNINA DEL 31.03.2012 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 120 del 21 Giugno 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
167. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DE APOTHEKER MERCOGLIANO – GARA DE
APOTHEKER MERCOGLIANO / REAL PIETRASTORNINA DEL 31.03.2012 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma
della decisione del Giudice di prime cure (delibera pubblicata sul C.U. n 95 del 5.04.2012, alla
pagina 2340), con la quale era stata inflitta, alla società medesima, la sanzione della perdita della
gara con il punteggio di 0-3. Tanto premesso, questa C.D.T. giudica di dover rigettare il ricorso
presentato dalla società De Apotheker Mercogliano. Invero, la società reclamante avrebbe dovuto
inviare, al Giudice di prima istanza, nonché, contestualmente, alla società controparte, la richiesta di
riconoscimento della causa di forza maggiore. Non avendo ottemperato alle disposizioni vigenti del
Codice di Giustizia Sportiva nonché delle N.O.I.F., ritiene, questa C.D.T., di dover confermare
quando motivatamente deliberato dal Giudice Sportivo Territoriale. P.O.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della
società De Apotheker Mercogliano.
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