F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 14 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 Giugno 2012 2) RICORSO DELL’A.S.D. F.LLI CAMBISE CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 INFLITTA AL CALCIATORE LOBENE CESIDIO SEGUITO GARA REAL DEM MONTESILVANO/F.LLI CAMBISE CALCIO A 5 DEL 25.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 545 del 25.2.0211)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 14 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 Giugno 2012 2) RICORSO DELL’A.S.D. F.LLI CAMBISE CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 INFLITTA AL CALCIATORE LOBENE CESIDIO SEGUITO GARA REAL DEM MONTESILVANO/F.LLI CAMBISE CALCIO A 5 DEL 25.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 545 del 25.2.0211) L' A.S.D. F.lli Cambise Calcio a 5, militante nel Campionato di Serie B, ricorre a questa Corte, nell'interesse del suo calciatore Lobene Cesidio squalificato dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 545 del 25.2.2012) fino al 31.3.2014 perchè ''espulso nel corso dell'incontro Real Dem Montesilvano/F.lli Cambise del 25.2.2012 per aver ingiuriato l'arbitro, assisteva al prosieguo della gara dalla tribuna da dove profferiva ulteriori ingiurie ai direttori di gara e sputava reiteratamente contro il secondo arbitro attingendolo''. Lamenta, anche con riferimenti a precedenti giurisprudenziali riguardanti casi similari, l'eccessiva sproporzione fra gravità delle infrazioni contestate e durata della sanzione irrogata, chiedendo una congrua riduzione della stessa. Il reclamo è fondato. Questo collegio è dell'avviso che, per una giusta e ponderata valutazione delle responsabilità disciplinari dell'incolpato, non si possa prescindere da un raccordo con le sanzioni edittali previste dal legislatore federale per le condotte antiregolamentari al medesimo addebitate. Orbene, dall'attenta lettura degli atti e, segnatamente, dal referto arbitrale, risulta con estrema chiarezza, che il Lobene pose in essere una duplice violazione. La prima, costituita da più comportamenti ingiuriosi, realizzati in momenti diversi del medesimo contesto, ai danni degli ufficiali di gara, comportamenti aggravati e dalla reiterazione e dalla fraudolenza, essendosi il prevenuto aggregato ai sostenitori del sodalizio ospitante all'evidente fine di sfuggire all'identificazione. Tale infrazione è punita dall'art. 19 comma 4, lett. a) C.G.S. con la sanzione di 2 giornate di squalifica cui vanno aggiunte, per il concorso delle circostanze aggravanti dianzi indicate, altre 2 giornate così raggiungendo il totale di quattro. Per quanto concerne poi la seconda violazione - lancio di sputi andati a segno contro il secondo arbitro, ad espulsione avvenuta, dalla tribuna - qualificata non impropriamente come un'ipotesi di condotta violenta, la norma su mentovata al comma 4, lett. d), prevede un'ulteriore squalifica per 8 giornate. Questa Corte tuttavia, pur non ignorando che gli organi di giustizia sportiva, peraltro non sempre conformemente, fanno rientrare il gesto dello sputo fra gli atti violenti, è però consapevole della sua atipicità derivante dalla considerazione che lo sputo non è nè teso nè idoneo a ledere l'integrità fisica del destinatario, bensì a manifestare disprezzo e dileggio nei suoi confronti. Ciò porta a mitigare il peso della sanzione edittale contemplata per l'infrazione in parola contenendone la durata nel termine di 6 giornate. Dal computo appena eseguito e dalla sommatoria che ne deriva non si può derogare se non in presenza di accadimenti particolarissimi ed eccezionali non rinvenibili nel caso che ne occupa. Si impone pertanto un adeguato ridimensionamento della squalifica che appare più equo e proporzionato ridurre a 10 giornate di gara. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. F.lli Cambise Calcio a 5 di Trasacco (L’Aquila), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Lobene Cesidio a 10 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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