F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 14 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 Giugno 2012 3) RICORSO DEL S.S.D. CIVIS COLLEFERRO 1997 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. COPPOLA FABIO ED AMMENDA DI € 250,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTE SEGUITO GARA CIVIS COLLEFERRO 1997/LICOGEST VIBO CALCIO A 5 DEL 28.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 585 del 6.3.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 14 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 Giugno 2012
3) RICORSO DEL S.S.D. CIVIS COLLEFERRO 1997 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. COPPOLA FABIO ED AMMENDA DI € 250,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTE SEGUITO GARA CIVIS COLLEFERRO 1997/LICOGEST VIBO CALCIO A 5 DEL 28.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 585 del 6.3.2012)
La società Civis Colleferro 1997, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, contestando esclusivamente la sanzione della squalifica per 3 gare del signor Fabio Coppola, allenatore della squadra, che, una volta allontanato per aver ingiuriato l'arbitro, dall'esterno del terreno di gioco continuava ad impartire direttive ai propri calciatori, così come risulta dal Com. Uff. n. 585 del 6.3.2012. La società appellante contesta che i fatti si siano svolti così come descritti e deduce che l'allenatore della squadra appena espulso si è accomodato per continuare ad assistere alla partita nella tribuna insieme ai propri familiari, distante dalla fase di gioco, e che a dare indicazioni ai giocatori sia stato probabilmente il direttore tecnico oppure il dirigente accompagnatore che erano nei pressi della panchina Pertanto la sanzione è illegittima perché si fonda su un presupposto non accertato. Il reclamo non è fondato.
Infatti – ad avviso della Corte - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l’illecito sportivo contestato. Va da sé che a fronte di affermazioni contrapposte quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso. Si ritiene congrua ed adeguata la sanzione inflitta, anche tenendo conto dei precedenti specifici. La mancata contestazione della pena pecuniaria inflitta alla società, in aggiunta a quella contestata della squalifica per tre giornate dell'allenatore, esime il collegio dall'affrontare il problema della sua legittimità, essendosi su tale capo della decisione formato il giudicato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S.D. Civis Colleferro 1997 di Colleferro (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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