F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 16 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 Giugno 2012 1) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CALABRESE TINDARO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ADRANO CALCIO 2010, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 90 DEL 1.2.2012 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 10.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 16 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 Giugno 2012 1) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CALABRESE TINDARO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ADRANO CALCIO 2010, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 90 DEL 1.2.2012 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 10.2.2012) Con ricorso in data 25.2.2012, l’A.C.R. Messina S.r.l. ha adito questa Corte per sentir dichiarare invalido e/o comunque inefficace il tesseramento del calciatore Tindaro Calabrese da parte della A.S.D. Adrano Calcio 2010, in quanto la relativa lista di trasferimento è stata sottoscritta da soggetto che, alla data di spedizione della lista stessa, era privo di poteri di rappresentanza della società cedente A.C.D. Città di Vittoria e, per l’effetto, illegittima la decisione della Commissione Tesseramenti in data 10.2.2012 di cui al Com. Uff. n. 15/D di pari data, di cui è stata altresì chiesta la revoca e/o l’annullamento. Dopo aver riferito di aver presentato reclamo dinanzi al Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. avverso il risultato della gara dell’11.12.2011 tra la A.S.D. Adrano Calcio 2010 e la A.C.R. Messina S.r.l. a causa della partecipazione tra le file della squadra ospitante del calciatore Tindaro Calabrese e della successiva trasmissione degli atti da parte di detto Giudice alla Commissione Tesseramenti, ai sensi dell’art. 47, comma 4, lett. b) C.G.S., per la definizione della questione pregiudiziale relativa alla legittimità del contestato trasferimento del calciatore all’Adrano, l’A.C.R. Messina si duole e contesta, in primo luogo, la violazione del suo diritto di difesa per non essere stata messa in condizione di partecipare al procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione Tesseramenti e conclusosi con il riconoscimento della validità del tesseramento. Fermo il carattere assorbente del primo motivo di doglianza, l’A.C.R. Messina denuncia poi l’illegittimità della decisione impugnata per contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla questione di merito della titolarità del potere di rappresentare la società cedente in capo al soggetto firmatario del lista di trasferimento del calciatore in questione. Il ricorso è inammissibile. L’A.C.R. Messina S.r.l. non è stata effettivamente parte del procedimento dinanzi alla Commissione Tesseramenti ma non ha ragione di dolersene, atteso che tale procedimento, che è stato instaurato, come riferisce la stessa reclamante, su iniziativa del Giudice Sportivo ai sensi dell’art. 47, comma 4, lett. b) C.G.S., riguarda esclusivamente le parti interessate alla posizione di tesseramento la cui definizione si pone, nella valutazione operata dal Giudice Sportivo, come preliminare alla questione allo stesso deferita. Nel caso di specie, pertanto, il contraddittorio nel procedimento dinanzi alla Commissione Tesseramenti si è correttamente instaurato tra la A.C.D. Città di Vittoria (società cedente), la A.S.D. Adrano Calcio 2010 (società cessionaria) e il calciatore trasferito Tindaro Calabrese, uniche parti interessate alla vicenda del tesseramento di quest’ultimo, senza che possa assumere rilevanza giuridica la circostanza che, al procedimento dinanzi alla Commissione Tesseramenti, abbia dato occasionale origine il reclamo svolto dinanzi al Giudice Sportivo dall’odierna reclamante A.C.R. Messina S.r.l.. La Corte rileva, inoltre, che il procedimento dinanzi alla Commissione Tesseramenti si svolge, ai sensi dell’art. 48, comma 1 C.G.S., nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 33 C.G.S. in quanto compatibili, così che sono legittimati a prendere parte a detto procedimento solo le società ed i soggetti che abbiano un interesse diretto al contenzioso, interesse diretto di cui l’A.C.R.. Messina, nella specifica questione relativa al tesseramento del calciatore Tindaro Calabrese, non è invece titolare. Non sussistendo alcuna violazione delle norme sul contraddittorio, ne consegue la inammissibilità del reclamo dell’A.C.R. Messina s.r.l. che non riveste la qualità di parte del procedimento conclusosi con la decisione della Commissione Tesseramenti qui impugnata, come richiesto dall’art. 37, comma 1, lett. a) C.G.S., per dare legittimo ingresso al procedimento dinanzi a questa Corte. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina S.r.l. di Messina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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