• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 16 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 Giugno 2012
3) RICORSO DEL SIG. PASQUALIN CLAUDIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S., NONCHÉ DEGLI ARTT. 10, COMMA 1, E 12, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA DI CUI ALL’ART. 23 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E ALL’ART. 27, COMMA 4, STATUTO FEDERALE PREVIGENTE – NOTA N. 2885 /296 PF08-09/AM/MA DEL 10.11.2011 – (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – COM. UFF. N. 67/CDN DEL 27.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 16 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 Giugno 2012
3) RICORSO DEL SIG. PASQUALIN CLAUDIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S., NONCHÉ DEGLI ARTT. 10, COMMA 1, E 12, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA DI CUI ALL’ART. 23 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E ALL’ART. 27, COMMA 4, STATUTO FEDERALE PREVIGENTE - NOTA N. 2885 /296 PF08-09/AM/MA DEL 10.11.2011 - (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – COM. UFF. N. 67/CDN DEL 27.2.2012)
Il signor Claudio Pasqualin ha avanzato reclamo alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. del 27.2.2012, che lo aveva sanzionato, unitamente al signor Andrea D’Amico, con la sospensione della licenza di agente di calciatori per anni 1 e con una ammenda di € 15.000,00. La Commissione Disciplinare Nazionale era stata chiamata a giudicare i signori Claudio Pasqualin e Andrea D’Amico, entrambi agenti di calciatori e soci della “Pasqualin D’Amico Partners S.r.l.”, sulla base del deferimento della Procura Federale del 10.11.2011, per “…. violazione dell’art. 1 C.G.S, nonché degli artt. 10, comma 1 e 12, comma 1, del Regolamento Agenti, vigente all’epoca dei fatti, commessi in data 31 gennaio 2006, per avere accettato, sia pure attraverso lo schermo societario della società “Pasqualin D’Amico e Partners”, un mandato quali agenti di calciatori, stipulato a mezzo di scrittura privata, omettendo di trasmetterne copia alla competente Commissione Agenti, nonché della violazione della clausola compromissoria di cui all’art. 23 del Regolamento Agenti, corrispondente all’art. 27, comma 4, dello Statuto Federale previgente (oggi art. 3 del medesimo Statuto) per avere esperito azione civile dinnanzi al Tribunale ordinario di Vicenza,richiedendo ed ottenendo, in data 26.6.2007, decreto ingiuntivo nei confronti della società Ternana Calcio per la cifra di euro 93.451,93 e successivamente promuovendo in relazione a tale cifra, in data 31 .12.2007, procedura espropriativa presso terzi (Lega Pro), senza richiedere al Presidente Federale specifica autorizzazione in deroga alla clausola compromissoria stessa”. Nel procedimento innanzi alla Commissione Disciplina Nazionale, il signor Claudio Pasqualin ha presentato memoria difensiva, con la quale, dato atto della veridicità della ricostruzione dei fatti di causa, peraltro ampiamente documentati, contestava la qualificazione e la rilevanza degli stessi, con riferimento alle norme richiamate. In particolare, il Pasqualin eccepiva il difetto di giurisdizione della Commissione in ragione della propria iscrizione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, nonchè l’intervenuta prescrizione per la violazione della norma che imponeva l’utilizzazione degli appositi moduli predisposti dalla F.I.G.C. ed il relativo deposito presso quest’ultima, e sosteneva la legittimità del ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, per mancanza di comportamento lecito alternativo e, soprattutto, in forza del principio stabilito con la sentenza del T.A.R. Lazio 33427/2010, che aveva dichiarato illegittimo l’art. 24 del Regolamento Agenti di calciatori 2010 nella parte in cui imponeva all’agente di calciatori di rinunciare alla giustizia ordinaria e di percorrere la via dell’arbitrato secondo le regole fissate dal C.O.N.I.. La Commissione Disciplina Nazionale con decisione del 27.2.2012 (Com. Uff. n. 67), oggetto di impugnazione, dopo aver puntualmente motivato ed affermato la propria giurisdizione in ordine alla condotta del Pasqualin, accoglieva l’eccezione di intervenuta prescrizione, per la prima violazione, mentre, per la seconda violazione, accoglieva parzialmente la richiesta della Procura Federale ed infliggeva allo stesso la sanzione della sospensione della licenza di Agente di calciatori per anni 1 e l’ammenda di € 15.000,00. La Commissione ha ritenuto inapplicabile “ratione temporis” il principio sancito dalla sentenza n. 33427/2010, con la quale il Tar Lazio aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 24 Regolamento Agenti 2010, nella parte in cui imponeva la esclusiva devoluzione al TNAS delle controversie nascenti dall’incarico di cui all’art. 16 dello stesso Regolamento, ritenendo trattarsi di fattispecie diversa dal quella prevista dall’art. 23 Regolamento Agenti 2006, vigente all’epoca dei fatti, che, secondo la Commissione, prevedeva la devoluzione alla CCAS, senza precludere il ricorso alla giustizia ordinaria, e, pertanto, senza quel carattere vessatorio chiarito dal TAR, con conseguente cogenza per i deferiti della clausola compromissoria. Avverso tale decisione ha proposto reclamo innanzi a codesta Corte il Pasqualin, sostenendo, in primo luogo, l’inesistenza di una qualunque clausola compromissoria violata, in quanto l’accordo sottoscritto tra la “Pasqualin D’Amico e Partners S.r.l.” e la “Ternana calcio S.p.A” non ne conterrebbe alcuna, e comunque che, essendo tale accordo al di fuori dei perimetri federali, con relativo illecito prescritto, non si avrebbe alcuna condotta sanzionabile. Tale motivo di doglianza va senz’altro respinto per la manifesta illogicità delle censure svolte. Secondo quanto prospettato la prescrizione in ordine alla prima violazione contestata avrebbe effetto sanante per l’altra violazione contestata; nel caso specifico la mancata stipulazione dell’accordo nell’apposito modello ed il mancato deposito dello stesso presso la Commissione Agenti avrebbe fatto venir meno l’obbligo per il Pasqualin di utilizzare la procedura arbitrale prevista dall’allora vigente art. 23 REAACC. Non vi è chi non veda, che le condotte in esame, oggetto di deferimento e sottoposte all’esame della C.D.N. costituiscono distinte e separate fattispecie di violazione delle norme federali e pertanto il mancato rispetto dei requisiti formali nella stipula dell’accordo tra la “Pasqualin D’Amico e Partners S.r.l.” e la “Ternana Calcio S.p.A”, non esonera gli stessi dal rispetto di altre norme di condotta, come l’art. 23 Regolamento, vigente all’epoca dei fatti.
Né costituisce argomentazione valida la mancata previsione nell’accordo di qualunque clausola compromissoria, atteso che il contenuto precettivo dell’art. 23 Regolamento doveva intendersi senz’altro applicabile anche in assenza di espresso richiamo nell’accordo, non essendo nella libera disponibilità delle parti una libera contrattazione in merito. Altro ed ulteriore motivo di reclamo consiste nella mancata applicazione dei principi espressi nella sentenza 33427 TAR Lazio, che ha dichiarato illegittimo l’art. 24 del Regolamento Agenti Calciatori/2010 nella parte in cui impone all’Agente l’arbitrato quale strumento di risoluzione delle controversie nascenti con calciatori o società. Sulla base di un’attenta lettura della sentenza richiamata, la difesa del Pasqualin evidenzia come la C.D.N. sia incorsa in errore nel ritenere non applicabile al caso in esame il principio enunciato, sulla base di una supposta non obbligatorietà del procedimento arbitrale, con conseguente mancanza di vessatorietà nel disposto dell’art. 23 del Regolamento 2006. Per un corretto esame del richiamato motivo di reclamo bisogna procedere in primo luogo alla analisi della norma in oggetto e, dopo averne verificato l’effettivo contenuto, procedere, successivamente, a valutarne l’efficacia in considerazione dell’intervenuta sentenza del TAR Lazio. Quanto al primo aspetto, ritiene codesta Corte che la lettura dell’art. 23 del Regolamento/2006 evidenzi come la decisione della C.D.N. risulti non corretta, laddove ritiene che la devoluzione all’arbitrato prevista da tale articolo, non sia preclusiva del ricorso alla giustizia ordinaria, e contraddittoria, laddove fa discendere da tale presupposto la cogenza per i deferiti della clausola compromissoria. Quanto alla seconda valutazione, ritiene la Corte che nella fattispecie in esame non si possa non tener conto di un fatto, tanto rilevante ai fini della presente decisione, quanto non tenuto nel debito conto dal reclamante e dalla C.D.N., e cioè che il Consiglio Federale della F.I.G.C., preso atto della sentenza del T.A.R. Lazio, piu’ volte richiamata in questa sede, ha ritenuto necessario modificare, secondo quanto definito dalla suddetta sentenza, l’art. 24 del Regolamento Agenti (Com. Uff. n. 142/a del 3.3.2011) . La delibera del Consiglio Federale conclude il lento procedimento che ha portato alla qualificazione dell’Agente di calciatori come libero professionista non affiliato né legato da alcun rapporto associativo, né di altra natura alla F.I.G.C., con conseguente illegittimità delle norme che in qualunque modo possano limitare la sua libertà di agire in giudizio. E’ sulla base di tale principio, già riconosciuto con la più volte citata sentenza TAR Lazio ed oggi recepito a pieno titolo dall’Ordinamento Federale, che deve essere assunta la decisione in merito alla condotta del Pasqualin, in applicazione dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo, che fanno ritenere contradditoria ed irragionevole la punizione di un fatto ormai tollerato dall’ordinamento. La valutazione di compatibilità tra la condotta (già illecita) e l’interesse collettivo, fatta dal legislatore priva di ogni giustificazione la pretesa sanzionatoria. La Corte di Giustizia Federale, pertanto, applicando, a norma dell’art. 2 CGS, i principi sopra esposti, accoglie il ricorso del signor Pasqualin Claudio e per l’effetto annulla la decisione della Commissione Nazionale Disciplina impugnata. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Pasqualin Claudio, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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