F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 08 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 13 Giugno 2012 1. RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AUGUSTA/SAN ROCCO RUVO DEL 29.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 767 del 2.5.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 08 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 13 Giugno 2012
1. RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AUGUSTA/SAN ROCCO RUVO DEL 29.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 767 del 2.5.2012)
L’A.S.D. Augusta F.C., con nota datata 7.5.2012, ha preannunciato reclamo con richiesta di copia degli atti, contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul Com. Uff. n. 767 del 2.5.2012, che, per comportamenti antiregolamentari posti in essere dai sostenitori di detta società in occasione della gara Augusta/San Rocco Ruvo, disputata il 29.4.2012 per il Campionato Nazionale Under 21 del Calcio a 5, le ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00, inviando successivamente, il 31.5.2012, le relative motivazioni. Il reclamo è inammissibile in quanto tardivo.
A mente infatti dell’art. 37, comma 1, lett. a) C.G.S., la richiesta di copia dei documenti ufficiali, quale dichiarazione di reclamo, va preannunciata entro 3 giorni dalla data del Comunicato Ufficiale riportante il provvedimento oggetto dell’impugnazione; il mancato rispetto del termine suddetto, ribadito nel comma 1 del successivo art. 38, comporta l’inammissibilità del ricorso. E’ quanto si è verificato nel caso in esame dal momento che il termine per impugnare la delibera del Giudice Sportivo, pubblicata sul Com. Uff. del 2.5.2012, scadeva il 5.5.2012 e quindi ben 2 giorni prima che venisse manifestata, con il preannuncio e la richiesta di copia degli atti, la volontà di reclamare. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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