F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 08 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 13 Giugno 2012 2. RICORSO DEL F.C. REAL STATTE AVVERSO L’OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GIORNATE DI GARA A PORTE CHIUSE E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL STATTE/PRO REGGINA 97 DEL 29.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 865 del 31.5.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 08 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 13 Giugno 2012
2. RICORSO DEL F.C. REAL STATTE AVVERSO L’OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GIORNATE DI GARA A PORTE CHIUSE E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL STATTE/PRO REGGINA 97 DEL 29.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 865 del 31.5.2012)
Al termine dell'incontro Real Statte/Pro Reggina disputato il 29.5.2012 quale finale del Campionato di Serie A Femminile del Calcio a 5, sostenitori locali dopo aver rivolto reiterate ingiurie e minacce agli arbitri e lanciato contro gli stessi delle bottigliette contenenti acqua che li attingevano bagnandoli,tentavano di ostacolarne l'uscita dal terreno di gioco non riuscendovi grazie all'intervento delle forze dell'ordine; subito dopo altri sostenitori aggredivano l'allenatore della Pro Reggina colpendolo con pugni e calci sì da causargli una lesione alla testa, fino a che il medesimo con la collaborazione anche dei dirigenti del sodalizio ospitante non veniva sottratto alla violenza dei facinorosi. Per tali gravi accadimenti il competente Giudice Sportivo infliggeva all'A.S.D. Real Statte la sanzione dell'obbligo di disputare 2e gare a porte chiuse nonchè l'ammenda di € 2.000,00 (Com. Uff. n. 865 del 31.5.2012). Contro tale pronuncia ha avanzato reclamo a questa Corte la società pugliese lamentando di essere stata perseguita con eccessivo rigore e sottolineando come si fosse preventivamente adoperata, richiedendo ed ottenendo una consistente presenza di forza pubblica, per impedire eventuali disordini e come alla normalizzazione della situazione avessero fattivamente e positivamente contribuito i propri dirigenti prontamente intervenuti;ha chiesto, di conseguenza l'annullamento delle sanzioni comminatele. L'appello può essere parzialmente accolto. Un'attenta lettura dei documenti ufficiali fornisce, infatti, diversi spunti che inducono a mitigare il coefficiente di responsabilità inevitabilmente attribuibile alla società portando ad una più equa determinazione della sanzione;non può trascurarsi invero nè la sua efficiente opera di prevenzione che assicurò all'incontro una ragguardevole presenza di forze dell'ordine così evitando maggiori complicazioni, nè il suo immediato dissociarsi dalle infrazioni commesse dalla propria tifoseria, nè infine la fattiva collaborazione attuata dai suoi dirigenti per evitare che ulteriore danno
fosse arrecato agli ufficiali di gara ed alla compagine ospitata. Tutto ciò induce questo collegio a far sì che l'afflittività delle sanzioni colpisca principalmente gli autori delle violazioni penalizzandoli in maniera diretta con l'escluderli dal presenziare ai due incontri di cui è stata disposta l'effettuazione a porte chiuse, e sgravando, per la ricorrenza delle circostanze attenuanti suddescritte, la società in cui favore va annullata la pena pecuniaria. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Real Statte di Taranto annulla la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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