F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 08 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 13 Giugno 2012 3. RICORSO DELL’A.S.D. SCAFATI S. MARIA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CANOTTIERI LAZIO/ SCAFATI S. MARIA DEL 27.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 853 del 28.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 08 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 13 Giugno 2012 3. RICORSO DELL’A.S.D. SCAFATI S. MARIA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CANOTTIERI LAZIO/ SCAFATI S. MARIA DEL 27.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 853 del 28.5.2012) A seguito di referto arbitrale dal quale si evinceva che al termine della gara Canottieri Lazio/Scafati Santa Maria disputata il 27 maggio 2012 il dirigente accompagnatore ufficiale della prima società aveva invitato l’arbitro a verificare l’avvenuto danneggiamento di alcune transenne da parte dei sostenitori della squadra ospitata e che l’arbitro aveva constatato tale circostanza, pur precisando di non essere in grado di riferire sugli autori del fatto, il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. 853 della corrente Stagione Sportiva, poneva a carico della Scafati Santa Maria, società di Calcio a 5, l’ammenda di € 150,00. Contro questa decisione la società condannata proponeva tempestivo reclamo a questa Corte eccependo che dal referto arbitrale non si era potuto in alcun modo dedurre che autori del danneggiamento prima riferito fossero state persone o sostenitori riconducibili alla reclamante stessa. Sotto questo profilo chiedeva l’annullamento della decisione impugnata. Ciò premesso, la Corte rileva che l’impugnazione non può essere accolta, sicché va confermata la pronuncia di primo grado con incameramento della tassa. Ed invero, ciò che il referto arbitrale ha consentito, in virtù della fede privilegiata da cui è assistito, di acclarare in modo incontrovertibile, è la doppia circostanza della sussistenza dei danni verificati e descritti dall’arbitro nonché della loro produzione nel settore degli spalti occupato dai sostenitori della squadra reclamante. Questa condizione storico-materiale porta una inevitabile conseguenza giuridica, esattamente tenuta presente dal primo giudice nella sua ineccepibile decisione. La conseguenza da trarre dalla produzione dei danni in zona riservata ai sostenitori della reclamante è che questa, in puntuale applicazione delle regole in materia di responsabilità oggettiva, debba vedersi imputata gli effetti di condotte che ragionevolmente ricadono sotto il dominio dei soggetti fisicamente prossimi al luogo di verificazione del danno. La prossimità fisica, combinata con il criterio di razionalità del cui prodest, inducono a ritenere addebitabile l’esito dannoso dei comportamenti umani all’ente che aveva la responsabilità di prevenirli o di intervenire perché non fossero portati ad ulteriori conseguenze. Alla stregua di queste considerazioni non può assumere rilievo determinante la mancata individuazione da parte dell’arbitro delle specifiche persone fisiche che hanno posto in essere le condotte dannose, una volta che queste, come detto, sono state realizzate in occasione della gara - essendo incontroverso che i danni non preesistessero - ed in uno spazio fisico occupato da sostenitori della squadra reclamante. Non contestata l’entità della sanzione, che, in ogni caso, appare alla Corte del tutto proporzionata all’entità del fatto. In conclusione, l’impugnazione va rigettata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Scafati S. Maria C5 di Scafati (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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