F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 17 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 19 Giugno 2012 3) RICORSO DELL’A.S.D. SARNESE 1926 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SARNESE/FRANCAVILLA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 1.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 17 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 19 Giugno 2012 3) RICORSO DELL’A.S.D. SARNESE 1926 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SARNESE/FRANCAVILLA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 1.2.2012) Con la decisione in epigrafe indicata, la società ricorrente è stata sanzionata “per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato getti d’acqua all’indirizzo della panchina ospite attingendo l’allenatore al capo ed al volto” e “per avere i medesimi sostenitori, al termine della gara, lanciato sette aste di bandiere all’indirizzo di alcuni calciatori della squadra avversaria senza, tuttavia, colpire alcuno”. Infine, la stessa motivazione spiega che “sempre a fine gara, propri calciatori si rifiutavano di effettuare il saluto del fair-play protestando nei confronti del Direttore di gara”. Il ricorso appare parzialmente fondato e come tale deve essere accolto. Sta di fatto che il rapporto arbitrale riferisce, quanto a quest’ultima circostanza, che al momento dovuto, “mentre i calciatori del società Sarnese si schieravano pronti per il saluto”, quelli invece “della società Francavilla si portavano davanti al sottoscritto protestando inerentemente ad un episodio avvenuto al termine della gara”. Per cui aggiunge: “dato che nonostante il mio invito…, i calciatori ospiti non provvedevano a farlo, decidevo di rientrare negli spogliatoi per non dare spazio ad ulteriori polemiche”. Ora, mentre le altre circostanze indicate a base della sanzione appaiono senz’altro fondate e tali da giustificare comunque innegabilmente la affermata responsabilità della ricorrente, pare altrettanto evidente l’equivoco nel quale il Giudice è incorso nella lettura dell’ultima parte del rapporto stesso: nel quale, cioè, la mancata prestazione del doveroso saluto a fine gara attribuita ai “calciatori ospiti” viene erroneamente intesa, a causa dell’ambiguità lessicale del vocabolo adoperato, con riferimento a quelli della società ospitante, anziché a quelli della squadra ospitata come è effettivamente avvenuto. Si tratta, a ben riflettere, di una dizione che viene poi, come si è visto, nello stesso provvedimento impugnato usata – questa volta correttamente – per indicare i componenti della panchina avversaria sulla quale sedeva come destinatario di getti d’acqua l’allenatore del Francavilla. L’errore nel provvedimento impugnato appare, peraltro, indubbio e la sua parziale incidenza sulla misura della sanzione inflitta comporta che questa venga ridotta per la parte relativa unicamente all’ammenda da € 1.500,00 a € 1.000,00. Con ogni conseguenza di legge. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sarnese 1926 di Sarno (Salerno) riduce la sanzione dell’ammenda inflitta a € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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