F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 17 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 19 Giugno 2012 4) RICORSO DELL’U.S. PALESTRINA ITOP AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. SALOMON DANIEL ELIAS SEGUITO GARA FIDENE/PALESTRINA ITOP DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 1.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 17 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 19 Giugno 2012 4) RICORSO DELL’U.S. PALESTRINA ITOP AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. SALOMON DANIEL ELIAS SEGUITO GARA FIDENE/PALESTRINA ITOP DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 1.2.2012) Con reclamo del 13.2.2012 la U.S. Palestrina ha impugnato la decisione, pubblicata su Com. Uff. n. 49 del 1.2.2012, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al proprio tesserato, signor Solomon, la squalifica per 3 gare effettive per l’espulsione rimediata, al 22° del secondo tempo, nel corso della gara Fidene/U.S. Palestrina, per avere lo stesso colpito, a distanza di gioco, un calciatore avversario con una manata al volto che ne aveva provocato la caduta in terra. La reclamante, richiamando precedenti provvedimenti della C.G.F., ha sostenuto come non potesse essere connotata da violenza la condotta tenuta dal proprio tesserato, frutto semmai della naturalezza di un movimento che, seppur scomposto, era volto esclusivamente a far prevalere il calciatore nella corsa rispetto al suo avversario che, peraltro, non aveva riportato alcuna conseguenza fisica tanto da non necessitare l’intervento del medico. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, che le deduzioni difensive della società reclamante non possano trovare accoglimento. Quanto all’episodio violento di cui si è reso autore il Salomon nei confronti di un avversario, non ne è sostenibile né la natura fortuita né l’assenza di conseguenze fisiche, risultando invece provato, dal referto arbitrale, che il Salomon lo abbia colpito, al viso, con una manata. Pertanto tale condotta, riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., è stata correttamente sanzionata dal Giudice Sportivo. Comunque è bene ribadire che la natura violenta della condotta, nella sua configurazione essenziale, non è determinata dall’effetto provocato ma dal semplice compimento. Quanto, infine, alla pretesa disparità con altre decisioni adottate da questa Corte, devesi ribadire che la Corte di Giustizia Federale deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendola in correlazione con altre. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Palestrina Itop di Palestrina (Roma) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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