F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 17 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 19 Giugno 2012 5) RICORSO DEL G.S.D. ROSIGNANO SEI ROSE AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI € 300,00 ALLA RECLAMANTE; – DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PORRO GIANLUCA, INFLITTE SEGUITO GARA BAGNOLESE/ROSIGNANO SEI ROSE DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 1.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 17 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 19 Giugno 2012 5) RICORSO DEL G.S.D. ROSIGNANO SEI ROSE AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’AMMENDA DI € 300,00 ALLA RECLAMANTE; - DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PORRO GIANLUCA, INFLITTE SEGUITO GARA BAGNOLESE/ROSIGNANO SEI ROSE DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 1.2.2012) Con atto, spedito in data 3.1.2012, la società G.S.D. Rosignano Sei Rose preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 90 del 1.2.2012 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara U.S Bagnolesi/Rosignano, disputatasi in data 29.1.2012, erano state irrogate le seguenti sanzioni: - ammenda di € 300,00 a carico della società - squalifica per 4 giornate effettive di gara nei confronti del calciatore, Porro Gianluca. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 6.2.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società G.S.D. Rosignano Sei Rose faceva pervenire, in data 9.2.2012, atto di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato Con i motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali di gara (peraltro, assai circostanziati) circa il comportamento, particolarmente grave e per di più causativo di danni materiali (rottura del vetro di una porta del locale spogliatoi), tenuto dal tesserato della G.S.D. Rosignano Sei Rose, Porro Gianluca. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal G.S.D. Rosignano Sei Rose di Rosignano Marittimo (Livorno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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