F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 17 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 19 Giugno 2012 7) RICORSO DELL’A.S. CITTANOVA INTERPIANA C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PAONESSA FRANCESCO SEGUITO GARA SANT’ANTONIO ABATE/CITTANOVA INTERPIANA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 1.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 17 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 19 Giugno 2012 7) RICORSO DELL’A.S. CITTANOVA INTERPIANA C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PAONESSA FRANCESCO SEGUITO GARA SANT’ANTONIO ABATE/CITTANOVA INTERPIANA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 1.2.2012) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 90 del 1.2.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Paonessa Francesco. Tale decisione veniva assunta per “avere, a gioco fermo, colpito con una testata un calciatore avversario”, durante la gara San Antonio Abate/A.S.D Cittanova Interpiana del 29.1.2012. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società reclamante la quale chiede la riduzione della squalifica per il proprio tesserato. La Corte, esaminati gli atti, rileva la congruità della sanzione inflitta, tenuto conto che il comportamento posto in essere dal Paonessa integra, senza alcun dubbio, gli estremi della condotta violenta di cui all’art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S., per cui la sanzione applicata corrisponde al minimo edittale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Cittanova Interpiana C. di Cittanova (Reggio Calabria) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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