• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 17 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 19 Giugno 2012
8) RICORSO DELL’ACS. D. ROCCA SANTO STEFANO AVVERSO LE SANZIONI:
– DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL CALCIATORE CECI STEFANO;
– DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 31.1.2012 AL SIG. IMPEI MASSIMO;
– DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2012 AL SIG. TOMMASI LUIGI;
– DELL’AMMENDA DI € 100,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;
– DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.2.2012 AL CALCIATORE DOLFI EMANUELE, INFLITTE SEGUITO GARA REAL VALLINFREDA/ROCCA SANTO STEFANO DELL’8.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Delegazione Provinciale di Roma – Com. Uff. n. 42 del 12.1.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 17 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 19 Giugno 2012
8) RICORSO DELL’ACS. D. ROCCA SANTO STEFANO AVVERSO LE SANZIONI:
- DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL CALCIATORE CECI STEFANO;
- DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 31.1.2012 AL SIG. IMPEI MASSIMO;
- DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2012 AL SIG. TOMMASI LUIGI;
- DELL’AMMENDA DI € 100,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;
- DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.2.2012 AL CALCIATORE DOLFI EMANUELE, INFLITTE SEGUITO GARA REAL VALLINFREDA/ROCCA SANTO STEFANO DELL’8.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Delegazione Provinciale di Roma – Com. Uff. n. 42 del 12.1.2012)
L’arbitro della gara Real Vallinfreda/Rocca Santo Stefano dell’8.1.2012 (Coppa Provincia di Roma), segnalava nel proprio referto alcuni fatti che portavano all’adozione dei provvedimenti disciplinari a carico di tesserati (Ceci Stefano [calciatore], Dolfi Emanuele [calciatore], Impei Massimo [dirigente accompagnatore], Tomassi Luigi [assistente dell’arbitro]) della società Rocca Santo Stefano e l’ammenda a carico di quest’ultima, da parte del competente Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Roma (cfr. Com. Uff. n. 42 in data 12.1.2012). Proponeva impugnazione alla Commissione Disciplinare Territoriale la società, impugnazione che veniva rigettata come da delibera di cui al Com. Uff. n. 47 in data 2.2.2012. Avverso detto provvedimento la società proponeva “Reclamo alla Commissione Disciplinare Nazionale”, con atto in data 8.2.2012, chiedendo l’annullamento della sanzione irrogata al calciatore Ceci Stefano in quanto basata su di un presupposto erroneo, da parte dell’arbitro, sia visivo che sensoriale così come confermato anche da alcuni testimoni presenti ai fatti. Rileva questa Corte come il Ricorso sia inammissibile In primo luogo nel vigente Codice di Giustizia Sportiva non esiste un terzo grado di giudizio, esaurendosi i rimedi contro provvedimento del Giudice Sportivo con l’impugnazione alla Commissione Territoriale ed essendo questa Corte competente unicamente competente nelle ipotesi di revocazione ex art. 39 C.G.S.. Affinché possa però invocarsi l’istituto della revocazione è necessario che sussistano determinati presupposti. Infatti secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (da ultimo C.d.S. 4097/2007 nonché C.d.S. 7489/2009) che “la falsa percezione da parte del Giudice de1la realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l’istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato. Cosi inteso, l’errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l’attività valutativa del giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C.d.S., Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1298; Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5936; 24 marzo 2006, n. 1539). E’ stato altresì puntualizzato che l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve, essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2006, n.25376); il c.d. abbaglio dei sensi, quindi, deve riguardare un fatto decisivo, dando luogo ad un stringente rapporto di consequenzialità tra l’erronea supposizione e la decisione resa, tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fondi esclusivamente sulla prima (C.d.S., sez. V, 22 novembre 2005, n. 6485)”. Nel caso di specie si osserva che la Commissione Disciplinare ha già valutato compiutamente tutti i fatti nella più estesa connotazione difensiva, che aveva avuto riguardo alle medesime ragioni dedotte avanti questa Corte. Essendo pertanto la questione oggetto della presente impugnazione – peraltro indirizzata alla Commissione Disciplinare Nazionale, organo peraltro del tutto incompetente – già stata esaminata, il rimedio si appalesa come sopra evidenziato del tutto inammissibile.
Infatti, appare che con la qui invocata revocazione si cerchi di reintrodurre tutti gli elementi difensivi già vagliati in precedenza apparendo così detta circostanza come attinente ad un apprezzamento in diritto del materiale probatorio offerto che come tale al più porterebbe secondo la prospettazione del ricorrente ad una eventuale (e comunque indimostrata) erronea interpretazione delle circostanze controverse. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’ACS D. Rocca Santo Stefano di Rocca Santo Stefano (Roma) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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8) RICORSO DELL’ACS. D. ROCCA SANTO STEFANO AVVERSO LE SANZIONI:
– DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL CALCIATORE CECI STEFANO;
– DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 31.1.2012 AL SIG. IMPEI MASSIMO;
– DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2012 AL SIG. TOMMASI LUIGI;
– DELL’AMMENDA DI € 100,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;
– DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.2.2012 AL CALCIATORE DOLFI EMANUELE, INFLITTE SEGUITO GARA REAL VALLINFREDA/ROCCA SANTO STEFANO DELL’8.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Delegazione Provinciale di Roma – Com. Uff. n. 42 del 12.1.2012)"