F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 17 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 19 Giugno 2012 9) RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CALEVI LORENZO SEGUITO GARA MONTEROTONDO LUPA/VITERBESE CALCIO S.R.L. DEL 28.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 1.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 17 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 19 Giugno 2012
9) RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CALEVI LORENZO SEGUITO GARA MONTEROTONDO LUPA/VITERBESE CALCIO S.R.L. DEL 28.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 1.2.2012)
Visto il ricorso proposto dalla A.S. Viterbese Calcio S.r.l., in persona del presidente in carica signor Francesco Ceccarelli, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 49 del 1.2.2012, con cui al calciatore della società ricorrente, signor Lorenzo Calevi, è stata irrogata la sanzione della squalifica per 4 gare effettive a seguito dell’incontro Monterotondo Lupa S.r.l./Viterbese Calcio S.r.l., valevole per il Campionato Juniores Nazionale, Girone H, svoltosi a Pomezia il 28.1.2012; visti i motivi di ricorso; vista la decisione impugnata; visti tutti gli atti; considerato che: - nella decisione impugnata la sanzione irrogata viene così motivata: “espulso per intervento falloso nei confronti di un avversario a gioco fermo, nell’abbandonare il terreno di gioco rivolgeva ad un Assistente Arbitrale frase ingiuriosa”; - nel rapporto dell’assistente arbitrale n. 2 signor Claudio Caruso viene detto che il calciatore Lorenzo Calevi, espulso “per aver spintonato con entrambe le mani violentemente contro un avversario”, nell’uscire dal terreno di gioco si rivolgeva al detto assistente “in modo ingiurioso” dandogli “del figlio di mignotta e del corrotto”; - la società ricorrente chiede la riforma della decisione impugnata e, conseguentemente, la riduzione della squalifica irrogata al proprio calciatore;
- la detta società, in particolare, non contesta l’espulsione per gioco falloso ma ritiene che l’ingiuria rivolta dal proprio calciatore all’assistente arbitrale, consistente nella frase “siete ridicoli”, “non sia altamente offensiva e che le 4 giornate di squalifica, siano onerose per il ragazzo”; ritenuto che: - ai sensi dell’art. 35, punto 1.1., C.G.S., “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; - l’art. 19, punto 4, C.G.S. prevede, come sanzione minima, la squalifica per 2 giornate “in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, nonché per 3 giornate “in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori”; - l’ingiuria, così come attestata dall’assistente arbitrale, è gravemente offensiva e le infrazioni commesse dal detto calciatore sono duplici; - non sussistono, pertanto, i presupposti per conseguire la richiesta riduzione della squalifica. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Viterbese Calcio S.r.l. di Viterbo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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