F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 24 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 19 Giugno 2012 1. RICORSO DEL G.S. PRO FORMIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO FORMIA/REAL SPIGNO DEL 18.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 138/LND del 2.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 24 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 19 Giugno 2012
1. RICORSO DEL G.S. PRO FORMIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO FORMIA/REAL SPIGNO DEL 18.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 138/LND del 2.2.2012)
Il ricorso ha per oggetto una pronuncia con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale, nell’esercizio della sua competenza prevista dall’art. 29.1, terza parte, C.G.S. “per i campionati e le competizioni di livello territoriale, ha accolto un reclamo proposto dalla società Real Spigno, contro la precedente decisione del Giudice Sportivo che aveva disposto la perdita della gara in epigrafe indicata con il punteggio di 0-3 a favore della compagine avversaria e la condanna della reclamante al pagamento di una ammenda di €150,00, oltre alla penalizzazione di 1 punto in classifica. All’annullamento della decisione impugnata conseguiva, pertanto, la necessità della ripetizione dell’incontro. Senonchè è da tener presente che la Corte di giustizia federale, a norma del successivo art. 31.1, è giudice di secondo grado sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi territoriali e dalle Commissioni Disciplinari Territoriali, ma solo su ricorso del Presidente Federale. Alla luce delle predette disposizioni pare, pertanto, evidente ed indubbia la inammissibilità del ricorso in esame. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal G.S. Pro Formia di Formia (Latina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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