F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 24 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 19 Giugno 2012 2. RICORSO DELL’A.S. MEZZOCORONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CLEMENTI JONAS SEGUITO GARA MEZZOCORONA S.R.L./SPORT CLUB ST GEORGEN DEL 12.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 15.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 24 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 19 Giugno 2012
2. RICORSO DELL’A.S. MEZZOCORONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CLEMENTI JONAS SEGUITO GARA MEZZOCORONA S.R.L./SPORT CLUB ST GEORGEN DEL 12.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 15.2.2012)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Mezzocorona/Club St Georgen disputato in data 12.2.2012, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Clementi Jonas la squalifica per 3 giornate effettive di gara per avere colpito, a gioco fermo, con un calcio alle gambe un calciatore avversario. Avverso tale decisione, ha proposto impugnazione la A.S. Mezzocorona la quale chiede a questa Corte la riforma della decisione del Giudice Sportivo o, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata sostenendo che la condotta ascritta al proprio tesserato non integri un comportamento violento, semmai antiregolamentare, come è desumibile anche dalla visione di un video televisivo di 22 secondi relativo alla gara di che trattasi, prodotto dalla società reclamante unitamente agli scritti difensivi. La Corte, esaminati gli atti, rileva che le doglianze avanzate dalla A.S. Mezzocorona non sono meritevoli di accoglimento e, pertanto, il reclamo va rigettato. Dall’esame del referto arbitrale emerge, infatti, in maniera chiara ed inequivocabile che il comportamento tenuto dal calciatore Clementi integra, senza alcun dubbio, gli estremi della condotta violenta di cui all’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., di talché risulta correttamente applicata dal Giudice Sportivo la corrispondente sanzione. A nulla rilevano quindi, con riferimento all’inquadramento della natura dei fatti, le allegazioni difensive tendenti a fornirne esclusivamente una diversa interpretazione, né può essere utilizzata, ai fini probatori, la ripresa filmata prodotta dalla reclamante, posto che la descrizione dei fatti da parte del Direttore di gara, estremamente chiara, preclude, ai sensi dell’art. 35 1.2. C.G.S., il ricorso alla prova televisiva il cui presupposto risiede, tra l’altro, nella errata individuazione del soggetto ammonito, espulso o allontanato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Mezzocorona di Mezzocorona (Trento). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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