F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 01 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 19 Giugno 2012 2) RICORSO DELL’U.S.D. CALCIO DELTA PORTO TOLLE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE COSTANTINI FILIPPO SEGUITO GARA CALCIO DELTA PORTO TOLLE/ CITTÀ DI CONCORDIA DEL 22.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 23.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 01 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 19 Giugno 2012
2) RICORSO DELL’U.S.D. CALCIO DELTA PORTO TOLLE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE COSTANTINI FILIPPO SEGUITO GARA CALCIO DELTA PORTO TOLLE/ CITTÀ DI CONCORDIA DEL 22.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 23.2.2012)
Con atto, datato 29.2.2012, la società U.S.D. Calcio Delta Porto Tolle proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 101 del 23.2.2012) con la quale era stata irrogata al calciatore della società ricorrente, Costantini Filippo, la squalifica per tre gare effettive di gioco a seguito della gara Calcio Delta Porto Tolle /Città di Concordia del 22.2.2012. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato. Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento (pugno al petto) tenuto dal calciatore, Costantini Filippo, nei confronti di un calciatore avversario. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Calcio Delta Porto Tolle di Porto Tolle (Rovigo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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