F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 01 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 19 Giugno 2012 3. RICORSO DELL’A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA EFFETTIVA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI MARINO/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 22.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 01 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 19 Giugno 2012
3. RICORSO DELL’A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA EFFETTIVA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI MARINO/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 22.2.2012)
La motivazione della condanna impugnata spiega al riguardo “per avere propri sostenitori in campo avverso, nel corso del primo tempo, tentato in più occasioni di forzare il cancello di accesso al terreno di gioco” e “per avere altresì, nel corso della gara, introdotto e fatto esplodere, nel settore loro riservato, alcune bombe carta (circa 5). Sanzione così determinata in considerazione della oggettiva idoneità del materiale pirotecnico impiegato a cagionale danni alla incolumità fisica dei
presenti ed in considerazione della recidiva e della diffida di cui ai Com. Uff. n. 55, n. 64 e n. 88”. Ciò premesso, la società ricorrente si duole, invocando - in critica alla severità della sanzione subita - il più favorevole precedente costituito dal trattamento che per una gara di pochi giorni prima – e più precisamente dell’8 gennaio dello stesso anno - sarebbe stato applicato da questa stessa Corte nei confronti della Salerno Calcio S.r.l., cui in relazione ad una analoga condotta la punizione era stata ridotta ad una giornata effettiva di gara da disputarsi in campo neutro a porte chiuse. Ancora una volta questa Corte si vede costretta a ribadire, in via di principio, la giuridica inutilità ed inconsistenza del richiamo a precedenti più miti attribuiti a questo od anche ad altri organi giudicanti, posta la mancanza nel nostro ordinamento di un principio basato sulla conformità ad altre decisioni concernenti situazioni analoghe. Del resto, il vincolo in questione, che nei sistemi in cui risulta positivamente accolto trova una applicazione molto meno intensa di quanto comunemente si ritiene, dovrebbe operare – qualora esistesse anche nel nostro - non a senso unico, ma anche talvolta con inevitabile riferimento a pronunce di maggiore severità emesse persino ad opera di altri organi giudicanti. Ciò doverosamente premesso, va in limine preliminarmente rilevato che il dato innegabile della recidiva e della diffida già in precedenti occasioni comminate a carico della ricorrente non consente di prendere in considerazione alcuna ipotesi relativa alla eventualità di una eliminazione della misura concernente l’obbligo della disputa di una gara a porte chiuse. Ragioni di ferrea logica, di umana coerenza e di comune esperienza si oppongono, infatti, alla attendibilità dell’opinione che un trattamento più indulgente rispetto al passato possa efficacemente riuscire a dissuadere per l’avvenire – come sarebbe auspicabile – gli sconsiderati sostenitori della società appellante dal ripetere analoghi deplorevoli atteggiamenti. Più problematica disamina va invece riservata quanto alla pena pecuniaria, tenuto conto della presenza di “bombe carta” che, secondo la valutazione del Giudice Sportivo, in numero di cinque sono state introdotte e fatte esplodere “nel settore loro riservato” dai predetti tifosi; come pure della corrispondente “oggettiva idoneità del materiale pirotecnico impiegato a cagionare danno alla incolumità fisica dei presenti”. Il dubbio nasce dalla impossibilità di un esame e riscontro diretto sulla natura e sulle caratteristiche di pericolosità degli ordigni in questione, in conseguenza di una innegabile incertezza che nel lessico italiano corrente li contraddistingue e che impedisce tout court di identificarli tranquillamente nella categoria delle semplici “castagnole”, a loro volta considerate dal Gabrielli, nel Dizionario dei sinonimi e dei contrari, Milano, 1981, 540, alla stregua di innocui petardi. E quest’ultimo tipo di oggetti viene, infatti, definito nel Dizionario dei sinonimi e dei contrari, a cura del Cesena, Milano, 1970, 91, come “una bomba rudimentale che scoppia con molto rumore ma senza fare danni, usata per segnalazioni e in segno di festa”; ed ancor più inequivocamente in Il Grande Dizionario Garzanti della lingua italiana, 5^ ed., Milano, 1991, 1396, come una “bomba carta, piccola e rudimentale, che viene fatta esplodere in segno di festa”: finalità che certamente con la migliore buona volontà non sembra possano farsi rientrare fra quelle che concretamente avevano ispirato gli spettatori in oggetto. Ne risulta, quindi, innegabilmente una essenziale e caratterizzante carica di pericolosità per la incolumità delle persone e per la integrità delle cose, che non pare possa essere ignorata od indebitamente misconosciuta o sottovalutata. E ciò sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, come si evince altresì significativamente dal fallito reiterato tentativo di invasione del terreno di giuoco. Sul punto difetta, quindi, la necessaria convinzione in ordine ad un possibile errore o travisamento della realtà da parte della decisione impugnata. Tanto più che lo stesso ricorso, nel sottolineare l’assenza in concreto di alcun tipo di nocumento nella fattispecie in esame, come pure del resto l’indubbio insuccesso del predetto deplorevole tentativo di invasione, tradisce nella stessa parte ricorrente la evidente presenza di una innegabile preoccupazione per le temute conseguenze che le molteplici esplosioni verificatesi e la illecita violenza vanamente posta in essere avrebbero potuto in concreto cagionare. A parte ciò, sussiste tuttavia un ulteriore argomento che induce a considerare con minore severità la condotta della società appellante. Ed è la esatta riflessione che quest’ultima, se non può dirsi senz’altro esente dall’osservanza dei proprii fondamentali doveri, incorre senza dubbio in una forma di attenuata di responsabilità, quando giuoca - come nel caso di specie - in campi esterni, nei quali cioè l’organizzazione in ordine allo svolgimento della gara e la connessa responsabilità per eventuali atti antiregolamentari grava principalmente sulla società ospitante. Solo tenuto conto di ciò, questa Corte ritiene di dover accogliere parzialmente il ricorso, riducendo da 2.000,00 a € 1.000,00 l’entità della sanzione pecuniaria inflitta. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora di Sora (Frosinone) ridetermina la sanzione pecuniaria in € 1.000,00 di ammenda. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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