F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 11 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 19 Giugno 2012 3) RICORSO DEL SIG. MARIANO FABIANI (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO SPORTIVO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 1, C.G.S. – NOTE NN. 5514/419 PF09- 10/AM/MA DEL 20.2.2012 E 5941/419 PF09-10/AM/MA DEL 2.3.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 84 del 16.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 11 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 19 Giugno 2012 3) RICORSO DEL SIG. MARIANO FABIANI (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO SPORTIVO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 1, C.G.S. – NOTE NN. 5514/419 PF09- 10/AM/MA DEL 20.2.2012 E 5941/419 PF09-10/AM/MA DEL 2.3.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 84 del 16.4.2012) Con rituale ricorso il signor Fabiani Mariano, all’epoca dei fatti tesserato presso la società Salernitana Calcio 1919 S.p.A., ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, Com. Uff. n. 84/CDN del 16.4.2012, con la quale, seguito deferimento del Procuratore Federale, gli è stata irrogata la sanzione dell’inibizione per mesi 6 per violazione dell’art. 10, comma 1, C.G.S., per avere, seppure inibito, ma ancora sotto contratto con la società Salernitana Calcio 1919 S.p.A. (essendo stato rescisso il contratto solo nel settembre 2009), preso parte, unitamente all’ex D.S. della società Messina, Andrea Pecorelli, alla trattativa per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Arturo Di Napoli, acquisizione poi effettivamente perfezionata. L’Organo giudicante di primo grado così ha deciso a fronte della richiesta della Procura Federale di infliggere l’inibizione per mesi dieci. Con i motivi scritti, ai quali per brevità si fa integrale riferimento, il ricorrente ha contestato la sussistenza dell’addebito mossogli chiedendo il suo proscioglimento. Alla seduta dell’11.5.2012, fissata davanti alla C.G.F., I Sezione giudicante, è comparso il ricorrente assistito dal suo difensore, il quale ha illustrato i motivi dedotti, concludendo in conformità. Il ricorso non può essere accolto. Rileva questa Corte, dovendosi disattendere la tesi del ricorrente, il quale ha sostenuto che il Di Napoli, in forma autonoma e con l’ausilio del suo legale di fiducia, aveva sottoscritto la richiesta di trasferimento a favore dell’A.C.R. Messina, che l’assunto difensivo è contraddetto dal sopracitato signor Andrea Pecorelli, il quale ha dichiarato che “effettivamente il Fabiani, che peraltro già conoscevo, mi è stato di supporto nella trattativa intavolata con il calciatore Di Napoli per convincerlo ad accettare la mia offerta di trasferirsi all’A.C.R. Messina, preciso che nello scorso mese di luglio sia il Di Napoli sia il Fabiani erano ancora sotto contratto con la Salernitana”. Dichiarazione, questa, che appare circostanziata e non lascia adito ad alcun dubbio, circa la fondatezza dell’addebito disciplinare mosso al Fabiani medesimo, correttamente e congruamente sanzionato dalla Commissione Disciplinare. Per i suddetti motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Fabiani Mariano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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