F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 11 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 19 Giugno 2012 4) RICORSO DELL’A.C. CESENA S.P.A AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CESENA/JUVENTUS DEL 25.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 222 del 26.4.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 11 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 19 Giugno 2012
4) RICORSO DELL’A.C. CESENA S.P.A AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CESENA/JUVENTUS DEL 25.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 222 del 26.4.2012)
La società A.C. Cesena S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicato sul Com. Uff. n. 222 del 26.4.2012, con il quale è stato inflitto alla reclamante la sanzione dell'ammenda di € 8.000,00 a seguito della gara Cesena/Juventus del 25.4.2012 "per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo, lanciato in direzione dell'Arbitro un bicchiere di vetro, che cadeva sul terreno di giuoco, e due bottigliette d'acqua, che cadevano nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 - comma 5, in relazione all'art. 13 - comma 1 - lett. a) e b) e comma 2 C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza". Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, preso atto che tra gli oggetti lanciati il bicchiere non era di vetro bensì di carta e quindi meno atto ad offendere per sua intrinseca natura e consistenza, considerando, altresì, che non ricorrono gli elementi della lett. e) ex art. 13 comma 1 C.G.S., accoglie in parte il ricorso in esame riducendo la sanzione dell'ammenda da € 8.000,00 a € 5.000,00. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.C. Cesena S.p.A. di Cesena (Forlì-Cesena), riduce la sanzione dell’ammenda a € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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