F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 11 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 19 Giugno 2012 5) RICORSO DELL’U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GROSSETO/NOCERINA DEL 14.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 102 del 17.4.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 11 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 19 Giugno 2012
5) RICORSO DELL’U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GROSSETO/NOCERINA DEL 14.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 102 del 17.4.2012)
A seguito di segnalazione del collaboratore della Procura Federale Giovanni Serra e del Direttore di Gara dell’incontro Grosseto/Nocerina, disputato il 14.4.2012, i quali hanno riferito che al termine dell’incontro Grosseto Nocerina disputato il 14.4.2012, persona non compresa nella distinta della squadra ospitante, poi identificato per uno dei figli del presidente della società, avvicinatosi al direttore di gara gli aveva urlato:”disonesto, vergognati”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto alla Società Grosseto la sanzione della ammenda di € 1.500.00. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la U.S. Grosseto deducendo che il referto del collaboratore federale si basa su di una semplice percezione visiva, non assistita da alcuna identificazione ufficiale, frutto di un macroscopico errore, come risulta evidente dalla successiva indicazione del nominativo di uno dei figli del Presidente della società, che non corrisponde alla identità di nessuno dei suoi due figli. Il ricorso è privo di fondamento. La condotta antiregolamentare di un sostenitore della società ospitante, risulta pienamente provata dai referti del direttore di gara e del collaboratore federale. Nella fattispecie, è del tutto irrilevante la identificazione del soggetto che ha profferito nei confronti dell’ufficiale di gara le espressioni irriguardose,dal momento che la normativa federale sanziona la responsabilità delle società ,anche per i comportamenti dei propri sostenitori. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Grosseto F.C. di Grosseto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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