COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 252/LND del 14/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E L’AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 211 DEL 28.4.2012 (Gara: CITTA’ DI APRILIA – V. RECINE VELLETRI del 25.4.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 252/LND del 14/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E L’AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 211 DEL 28.4.2012 (Gara: CITTA’ DI APRILIA – V. RECINE VELLETRI del 25.4.2012 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società CITTA’ DI APRILIA deducendo che la sospensione dell’incontro non sarebbe stata giustificata da particolare stato di tensione o pericolo, chiede il ripristino del risultato sul campo o, in subordine, la ripetizione della gara. Ascoltata, come da richiesta, la stessa Società, la quale ribadendo la precedente istanza, ha puntualizzato che all’atto della sospensione, la situazione in campo era tranquilla, essendo stato appianato un precedente tafferuglio. Letti gli atti ufficiali dai quali si rileva, per contro, che al momento della fine anticipata della gara era in atto, sul terreno di gioco, una zuffa alla quale partecipava la quasi totalità dei calciatori delle due squadre, per cui appare ampiamente corretta la decisione arbitrale; Per quanto sopra, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società CITTA’ DI APRILIA confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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