COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 252/LND del 14/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMA 70 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 3.5.2017 A CARICO DEL DIRIGENTE PORRETTA ROBERTO NONCHE’ DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 A CARICO DELL’ALLENATORE LORI SERGIO E FINO AL 30.6.2015 A CARICO DEL CALCIATORE PORRETTA VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 84 DEL 3.5.2012 (Gara: ROMA 70 – CITTA’ DI CIAMPINO del 28.4.2012 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 252/LND del 14/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMA 70 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 3.5.2017 A CARICO DEL DIRIGENTE PORRETTA ROBERTO NONCHE’ DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 A CARICO DELL’ALLENATORE LORI SERGIO E FINO AL 30.6.2015 A CARICO DEL CALCIATORE PORRETTA VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 84 DEL 3.5.2012 (Gara: ROMA 70 – CITTA’ DI CIAMPINO del 28.4.2012 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro osserva: la reclamante, dopo aver impugnato genericamente tutte le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, ha poi fornito soltanto in merito al Dirigente PORRETTA ROBERTO, all’allenatore LORI SERGIO e al calciatore PORRETTA VALERIO, sostiene che l’arbitro non abbia subito da parte dei suddetti tesserati alcun atteggiamento aggressivo o violento, avendo essi soltanto protestato, se pur in maniera veemente. Si è quindi chiesta la riduzione delle sanzioni, ritenute del tutto sproporzionate rispetto all’entità dei fatti. Ascoltato, in sede di supplemento, l’arbitro ha riferito che il dirigente PORRETTA VALERIO, dopo essere stato allontanato per proteste, era entrato sul terreno di gioco, rivolgendogli insulti e minacce, e lo aveva poi colpito con un violento pugno sulla tempia sinistra, causandogli un forte dolore, nonché un senso di stordimento. Subito dopo l’arbitro era stato circondato da alcuni giocatori del ROMA 70, lo avevano minacciato e insultato; tra essi vi era anche il capitano della squadra PORRETTA VALERIO, il quale aveva poi colpito con un calcio sul piede destro, causandogli lieve dolore. Mentre il direttore di gara era circondato dai giocatori, il Dirigente PORRETTA da una distanza di circa tre metri gli aveva lanciato contro una borraccia di plastica piena d’acqua, che lo aveva colpito tra lo zigomo destro e il naso, causandogli forte dolore e fuoriuscita di sangue dal naso; la borraccia peraltro, dopo aver colpito il suo volto, era poi rimbalzata sul volto dell’allenatore LORI. A quel punto l’arbitro, dolorante e ancora stordito per i colpi ricevuti, non sentendosi più nelle condizioni psicofisiche per proseguire l’incontro, aveva sospeso la gara, ma mentre emetteva il triplice fischio, l’allenatore LORI lo aveva colpito con una testata sotto il mento, causandogli dolore. Il Direttore di gara ha inoltre precisato che, dopo essere rientrato negli spogliatoi, temendo per le propria incolumità, aveva telefonato al 112 e, dopo alcuni minuti, era giunta al campo una pattuglia dei Carabinieri i quali avevano richiesto i documenti di identità del Sig. PORRETTA ROBERTO. L’arbitro si era poi recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Eugenio, ove gli era stato riscontrato un trauma cranico minore e una cervicalgia da contrattura muscolare secondaria, con una prognosi di 5 giorni s.c. Alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi comprovata la sussistenza dei gravi gesti di natura violenta e aggressiva posti in essere dai tesserati della Società ROMA 70. Ciò posto, per quanto concerne le decisioni del Giudice Sportivo, questa Commissione ritiene del tutto congrua e adeguata – rispetto ai gravissimi e reiterati gesti di violenza da lui compiuti – la sanzione inflitta dal Dirigente PORRETTA ROBERTO. Pur ribadendo la gravità e intollerabilità dei loro comportamenti, si ritiene invece di rivisitare parzialmente, come da dispositivo, le sanzioni inflitte all’allenatore LORI SERGIO e al calciatore PORRETTA VALERIO, e ciò, non solo al fine di graduare le sanzioni rispetto alle singole responsabilità, ma anche per rapportare le stesse alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo relativo alla squalifica fino al 3.5.2017 a carico del dirigente PORRETTA ROBERTO. Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica dell’allenatore LORI SERGIO dal 31.12.2015 al 30.4.2015 e quella del calciatore PORRETTA VALERIO dal 30.6.2015 al 30.6.2014. La tassa reclamo va restituita.
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